Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3513 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. III, 11/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 11/02/2021), n.3513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30297/2019 proposto da:

J.B., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato

AMERIGA MARIA PETRUCCI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. J.B., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione con 1 motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza n. 105 del 28 febbraio 2019 che non ha accolto la richiesta del ricorrente di protezione internazionale ritenendo:

a) il richiedente asilo non credibile;

b) infondata la domanda di protezione internazionale perchè il richiedente asilo non aveva dedotto a sostegno di essa alcun fatto di persecuzione;

c) infondata la domanda di protezione sussidiaria perchè nella regione di provenienza del richiedente asilo non era in atto un conflitto armato;

d) infondata la domanda di protezione umanitaria poichè l’istante non aveva nè allegato, nè provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sè dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

2. Il Ministero dell’Interno non si è difeso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. Con il primo ed unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2. La Corte d’Appello avrebbe errato perchè non avrebbe tenuto conto che l’opposizione D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, non si atteggia come una impugnazione tecnicamente intesa poichè l’autorità giudiziaria a seguito del diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata a un completo riesame nel merito della domanda.

Quindi la Corte d’Appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull’eccezione di nullità dell’atto amministrativo e ciò avrebbe comportato la remissione in termini proprio per la riconosciuta nullità dell’atto impugnato.

4. Il ricorso è inammissibile innanzitutto per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 6, in quanto l’esposizione del fatto in esso contenuta è del tutto inidonea allo scopo.

Il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1 n. 3, che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa sostanziale che ha originato la controversia e senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. prescrizione del requisito risponde non ad formalismo, ma a quella di consentire una cognizione del fatto del fatto processuale, possesso, compresa la 11653 del 2006). La un’esigenza di mero conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Nel caso di specie nulla di tutto quanto sopra detto è stato esposto.

Inoltre, correttamente, la Corte d’Appello ha dichiarato l’inammissibilità per tardività dell’appello perchè fuori dai termini dei 30 giorni previsto per l’impugnazione.

5. Pertanto la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, attesa la indefensio della parte pubblica.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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