Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3513 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.R., domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.

326 presso l’Avv. Scognamiglio Renato;

– ricorrente non depositante –

contro

AGENZIA ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona

dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma,

Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 76/06/2003 della Commissione Tributaria

Regionale di Trieste, Sezione n. 06, in data 28.10.2003.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

14 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che si è

riportato alle conclusioni scritte in atti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Visto il controricorso, notificato il 19 gennaio 2005, con cui l’Agenzia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, resistono al ricorso proposto da P.R., avverso la sentenza della CTR di Trieste n. 76/06/03 e chiedono dichiararsi l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dell’impugnazione;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, in data 26.11.2007, con la quale si chiede che il ricorso proposto dal P.R., venga dichiarato improcedibile, perchè non depositato in cancelleria nel prescritto termine;

Considerato che il detto ricorso, notificato il 10.12.2004, giusta certificazione della cancelleria centrale civile, in data 19.03.2007, non risulta essere stato iscritto a ruolo;

Considerato che il ricorso va, dunque, dichiarato improcedibile;

Considerato che le spese seguono la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate in complessivi Euro milleseicento, ivi inclusi Euro millecinquecento per onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente P. R. al pagamento delle spese del giudizio in complessivi Euro milleseicento, come da parte motiva, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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