Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3513 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19792-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

DELLA LIBERTA’, 20, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO BRUNI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICO GUIDI

giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 110/9/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA del 14/11/2014, depositata il 19/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato FABRIZIO BRUNI, difensore del controricorrente, che

deposita atto di rinuncia in copia e chiede l’accoglimento dello

stesso.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 110/09/2015, depositata in data 19/01/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione del silenzio-rifiuto Opposto dall’amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (avvocato) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente, a fronte dell’orientamento giurisprudenziale emerso in materia, ha depositato, nel settembre 2016, atto di rinuncia al ricorso per intervenuta carenza di interesse, notificato al controricorrente. Ne consegue l’estinzione del giudizio.

Il recente intervento nella materia controversa delle Sezioni Unite di questa Corte induce a compensare integralmente tra parti le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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