Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3512 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/02/2010), n.3512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12777/2008 proposto da:

B.F., B.C., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato GARGANI

BENEDETTO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BEVILACQUA ALDO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

BO.CL. (defunto ora eredi B.G., B.

L. e B.R.), B.B., ved. C.,

B.T. in b. (ora defunta eredi b.

d., b.l. e b.a.), B.

M., BO.MA., M.A. ved. B. (eredi

di Bo.Gi.), ME.GI. E ME.JO. in

Ma. (eredi di bo.ma. e Me.Gi.),

elettivamente domiciliati in ROMA, P.LE DELLE PROVINCIE 11, presso lo

studio dell’avvocato MANCINI REMIGIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MOSER TULLIO, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

BO.BR., S.M., S.M.R., S.

T., B.M.T., L.R., B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6161/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA dell’11/01/07, depositata il 16/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata comunicata alle parti la seguente relazione, redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel ricorso per revocazione proposto da B.F. e B.C.:

“Con sentenza n. 6161 del 16 marzo 2007 questa Corte ha respinto il ricorso proposto dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento del 29 maggio 2004. Ha così definito un giudizio di divisione relativo a beni immobili. In quella sede parte ricorrente aveva svolto tre motivi di ricorso, denunciando rispettivamente: A) vizi di motivazione in ordine alle valutazioni del consulente tecnico e alla mancata redazione di proposte divisionali alternative. B) violazione degli artt. 726 e 737 c.c., concretizzata tra l’altro nell’aver il tribunale disposto – il giudice d’appello confermato – di attribuire alle particelle (OMISSIS) valore di zona edificabile, applicando erroneamente il principio astrattamente esatto di riferire la valutazione alla data di apertura della successione, invece di considerarle zona a verde pubblico come era nel (OMISSIS) o zona agricola come era nel (OMISSIS) (data di morte di Bo.Gu.), e comunque in edificabile. C) violazione degli artt. 724, 727 e 784 c.c., commessa quanto alla collazione del bene compravenduto quale anticipo sull’assegno divisionale, stimato in valore superiore a quello reale; quanto alla stima del valore venale dei beni della massa; nonchè quanto al criterio di omogeneità delle porzioni.

La sentenza n. 6161 ha disatteso, esaminandoli analiticamente, tutti i motivi di ricorso.

Con il ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, notificato il 30 aprile 2008 (al quale resistono con controricorso Bo.Cl., eredi di B.T., B.B., Me.Gi. e Io., MA.AD., B.M. e B. M.), gli istanti B.F. e C. sostengono che la Corte di legittimità avrebbe preso le mosse da una fattispecie concreta diversa da quella rinvenibile nella sentenza d’appello impugnata, rimanendo “fuorviata dalla percezione errata di espressioni usate dalle parti”.

A sostegno di tale affermazione deducono (pag 22): 1) che la tassazione, a pag 2 della sentenza, avrebbe scorrettamente ricostruito il motivo della doglianza svolta in appello dagli odierni ricorrenti, che aveva invece rilevato: a) “la iniqua attribuzione di valore edificabile” alle due particelle (OMISSIS), le quali, inserite in area agricola nel Piano regolatore del tempo avevano costituito oggetto di compravendita nel 1974; b) come fosse una svista aver attribuito peso al fatto che su dette particelle i ricorrenti avessero edificato costruzioni, attribuendo per tal motivo a dette particelle valore superiore a quelle limitrofe ed equivalenti assegnate agli altri fratelli comproprietari.

2) che la Corte di cassazione a pag. 3 della sentenza avrebbe errato nel riportare l’opinione secondo la quale l’edificabilità delle particelle di cui sopra era stata resa possibile grazie alla costituzione di una servitù non aedificandi data dai coeredi a carico dei terreni limitrofi. Per contestare la veridicità di tale assunto i ricorrenti dimettono un estratto del libro fondiario relativo alle particelle nonchè di altre particelle sub 1526, che non recherebbero riferimenti alla predetta servitù.

Il ricorso è palesemente inammissibile. Va in primo luogo osservato che i presupposti di fatto che parte ricorrente indica, e che sarebbero alla base del vizio della sentenza, riguardano non la parte motiva della stessa, un vizio del ragionamento, della concretizzazione dei principi di diritto enunciati o di altri aspetti specifici della decisione – su cui nulla il ricorso adduce – ma una parte del resoconto dello svolgimento del processo. Mette conto però subito notare che quanto al profilo sopra riassunto sub 1, la sentenza 6161/07 ha poi proseguito nella opera di ricostruzione del tema del decidere, riportando il contenuto delle doglianze svolte nel ricorso per cassazione nelle quali, particolarmente al secondo motivo, si leggono le argomentazioni svolte dagli odierni ricorrenti quanto alle caratteristiche non edificabili dei terreni acquisiti dai ricorrenti (e da loro edificati), all’inerzia dei condividenti, all’epoca cui doveva essere riferita la divisione.

E’ quindi manifestamente arbitrario desumere che la Suprema Corte abbia travisato i fatti di causa, giacchè sul punto che costituiva oggetto della decisione che le era demandata, cioè le censure rappresentate con il ricorso per cassazione, la sintesi esposta corrisponde a quanto parte ricorrente continua a sostenere.

Mette conto in secondo luogo rilevare che il preteso errore narrativo contenuto a pag. 3 non rileva certamente quale errore di fatto della sentenza risultante dagli atti o documenti di causa: ne è prima riprova la circostanza che per documentare la realtà contraria a quella riassunta quale contenuto della sentenza d’appello, i ricorrenti hanno ritenuto necessario produrre inammissibilmente in questa fase un documento. Ma ancor più significativo è che non può in alcun modo dirsi che la sentenza di legittimità si sia fondata sulla erronea supposizione che quel fatto esistesse. E’ sufficiente rileggere la parte motiva della sentenza 6161 per comprendere che il rigetto del ricorso per cassazione è dipeso dalla genericità e inconcludenza dei motivi addotti, miranti a contrastare le valutazioni date dal CTU, chiedendo una revisione delle conclusioni di quest’ultimo senza offrire una analisi specifica e soprattutto decisiva degli errori avallati dalla corte d’appello.

Il ricorso per revocazione non ammette una rivisitazione della sentenza impugnata per valutare nuovamente il ricorso rigettato (o accolto) o spiegarne più diffusamente al soccombente le motivazioni.

Val bene tuttavia osservare che il ricorso per cassazione del 7 ottobre 2004 con riferimento al secondo motivo – sul quale in particolare convergevano le doglianze relative alle particelle “erroneamente” valorizzate – era vistosamente inconferente allo scopo. Basti rileggere pag. 19, che concludeva il motivo, per cogliere come si mescolassero colà questioni attinenti la motivazione, benchè fosse denunciata una violazione di legge e come si incentrasse la critica sulla mancata ammissione di mezzi istruttori e sulla documentazione prodotta in causa da B. F., senza riportare il testo dei capi di prova testimoniale e dei documenti e senza illustrarne la decisività. Veniva in tal modo violato palesemente il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che è la insuperabile dimostrazione della genericità e comunque della non decisività delle doglianze esposte.

Va infine rilevato che anche l’ultimo presupposto della revocazione ex art. 395, n. 4, costituito dalla circostanza che il fatto non deve aver costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, appare palesemente insussistente. Le vicende relative al valore dei terreni sono state al centro dell’attenzione dei giudici di merito, che le hanno disattese e le loro decisioni non sono state convenientemente impugnate, come da ultimo ritenuto da questa Corte, la cui statuizione non può essere sindacata sulla base di argomenti non riconducibili al paradigma di cui all’art. 395, n. 4″.

IL Collegio condivide pienamente la relazione soprariportata e ravvisa quindi l’inammissibilità dell’istanza di revocazione, dalla quale discende la condanna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo. Non si ravvisano gli estremi per la condanna ex art. 96 c.p.c., atteso che la complessità del ricorso e della vicenda non consente di ravvisare nel ricorso gli estremi richiesti dalla normativa invocata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 5.000,00, per onorari, 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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