Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3512 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3512 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29183-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (CL. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONIA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENI ‘,RALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
\NIORE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 4672/12/2015 della CONIMISSIONI
TRIBUTARIA RI:MIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 11/11/2015;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
AL \NZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 14 maggio 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva
parzialmente l’appello proposto dalla Mobili Amore srl in liquidazione
avverso la sentenza n. 119/1/10 della Commissione tributaria
provinciale di Ragusa che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di
accertamento per II.DD. ed IVA 2005. La CFR osservava in
particolare che data la carenza documentale di supporto dell’atto
impositivo impugnato, le pretese fiscali portate dallo stesso potevano
essere convalidate nella minor misura del 50%.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia

delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è difesa.
Considerato che:
Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- l’agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione degli artt. 32,
primo comma, 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 600/1973, 2697, cod.
civ., poiché, trattandosi di accertamento fondato su indagini bancarie ai
sensi della prima disposizione legislativa evocata e quindi su di una
presunzione legale, ancorchè relativa, la CFR ha erroneamente
applicato il principio generale sull’onere probatorio di cui alla
disposizione codicistica pure evocata.
La censura è fondata.

kic. 2016 n. 29183 sez. MT – ud. 11-01-2018
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Rilevato che:

Va ribadito che «In tema di accertamento delle imposte sui redditi,
l’art. 32, del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede una presunzione legale in
base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti
correnti bancari vanno imputati a ricavi ed a fronte della quale il
contribuente, in mancanza di espresso divieto normativo e per il

anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre comunque ad
attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare
analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando
ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti
bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi,
nell’ammontare e nel contesto complessivo, senza ricorrere ad
affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative» (Sez. 6 5, Ordinanza n. 11102 del 05/05/2017, Rv. 643970 – 01).
La sentenza impugnata è palesemente contrastante con il principio di
diritto di cui a tale arresto giurisprudenziale, avendo posto l’onere di
prova a carico dell’Ente impositore, che invece l’aveva assolto appunto
con le indagini bancarie espletate e non avendo di contro
adeguatamente valutato l’allegazione di contro prove inficianti da parte
della società contribuente.
Così statuendo il giudice tributario di appello ha quindi violato la
presunzione legale relativa di cui all’art. 32, d.P.R. 600/1973 e la regola
generale sull’onere della prova di cui all’art. 2697, cod. civ., come
denunciato dalla ricorrente.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo
motivo, assorbito il primo, con rinvio al giudice a quo per nuovo
esame.
PQM

Ric. 2016 n. 29183 sez. MT – ud. 11-01-2018
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principio di libertà dei mezzi di prova, può fornire la prova contraria

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

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