Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3512 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16698-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

A.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 947/10/9014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA del 07/02/2014, depositata il

13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di A.V. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Emilia-Romagna n. 947/10/2014, depositata in data 13/05/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione del silenzio – rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria ad istanza del contribuente (dottore commercialista) di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 2004 al 2008 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, limitatamente agli anni dal 2005 al 2008, ritenendo per il solo anno 2004 la sussistenza dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo dell’IRAP.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 e art. 2697 c.c., in quanto la C.T.R. non si sarebbe conformata ai principi stabiliti dall’evoluzione giurisprudenziale in materia di IRAP, avendo ritenuto insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione pur risultando, dalle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente, che lo stesso si era avvalso di personale dipendente e di terzi collaboratori.

2. La censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. n. 9451/2016) ha affermato il seguente principio di diritto: “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero merfamente esecutive”. Secondo la Corte “lo stesso limite segnato in relazione ai beni strumentali -“eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione” non può che valere armonicamente, per il fattore lavoro, la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore”, il cui apporto, “mediato o generico”, all’attività svolta dal contribuente si concreti nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente esecutive.

Nella specie, l’Agenzia incentra il motivo proprio sulla non corretta valutazione da parte della C.T.R. dell’apporto dato al professionista da terzi collaboratori, ed effettivamente, nella specie, è mancata ogni valutazione sulla tipologia dell’attività lavorativa/collaborativa resa, se di carattere occasionale o meno, sul numero collaboratori.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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