Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3512 del 06/02/2019

Cassazione civile sez. II, 06/02/2019, (ud. 22/11/2018, dep. 06/02/2019), n.3512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10727/2014 proposto da:

L.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 165, presso Io studio dell’avvocato MARCO

SCARPATI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRAZIA PASOTTI giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MARTIRI

DI BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CHILOSI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ASCOLI in

virtù di procura a margine della comparsa di risposta;

– controricorrente –

e contro

L.A.R., L.M., L.A.,

LA.GI., LA.MA., G.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che

ha concluso per l’accolgimento dei primi due motivi, rigettati i

restanti;

Udito l’Avvocato Marco Scarpati per delega dell’Avvocato Pasotti per

il ricorrente e l’Avvocato Marco Ascoli per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con un primo atto di citazione L.A.R. e L.C. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Busto Arsizio i fratelli G., M., R., A. e Gi. affinchè si procedesse allo scioglimento della comunione ereditaria del fratello L.V., deceduto ab intestato in data 6/5/1992, il cui asse si componeva della metà dell’immobile in (OMISSIS), meglio descritto in citazione, nonchè della quota di 2/8 dell’immobile in (OMISSIS), parimenti meglio descritto in citazione, immobile che in origine apparteneva al comune genitore.

Si costituiva L.G. che non si opponeva alla domanda proposta, opponendosi tuttavia alla richiesta di rendiconto dei frutti, attesa la nullità della citazione in parte qua.

In via riconvenzionale chiedeva la condanna degli altri condividenti al rimborso pro quota delle spese sostenute per la conservazione e manutenzione del patrimonio ereditario.

Si costituiva anche L.R. che chiedeva in via riconvenzionale il rimborso delle spese funerarie sostenute per il fratello defunto nonchè di quelle sopportate per la manutenzione del bene sito in (OMISSIS).

Con successivo atto di citazione del 29/7/2009 L.G. evocava in giudizio dinanzi al medesimo Tribunale i germani, nonchè la nipote La.Ma. e la cognata G.F., quali eredi del fratello C., deceduto nelle more, al fine di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria del padre L.A.A., deceduto il (OMISSIS).

Deduceva che l’asse relitto si componeva della piena proprietà dell’immobile in (OMISSIS), le cui quote erano state indicate nella successione del fratello V..

Si costituiva l.g. che non si opponeva alla divisione ma deduceva che nell’asse era ricompresa anche la proprietà del motociclo sidecar Guzzi, chiedendo dichiararsi la nullità o comunque l’inefficacia del contratto con il quale L.G. aveva venduto il veicolo al nipote L.A.A. (figlio di Gi.).

Disposta la riunione dei giudizi, il Tribunale con la sentenza n. 83 dell’8 marzo 2012 ha disposto lo scioglimento della comunione assegnando a L.G. l’immobile in (OMISSIS) ed a L.R. l’immobile in (OMISSIS) nonchè il motociclo, previa condanna degli assegnatari al versamento del conguaglio in favore degli altri condividenti.

La Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 50/2014 ha confermato nella sostanza la decisione di prime cure, limitandosi a disporre in dispositivo l’autonoma individuazione delle varie comunioni interessate dalle domande di divisione (precisamente, quella ereditaria di L.V. e di L.A.A., e quella ordinaria tra L.G. e V.).

Disatteso il primo motivo di appello, relativo al preteso difetto di integrità del contraddittorio, atteso che non era mai stato dichiarato il decesso del proprio assistito da parte del difensore di L.C., la Corte distrettuale esaminava il secondo motivo con il quale si sosteneva che la sentenza fosse invalida per avere proceduto, in assenza di consenso espresso e formale di tutti i condividenti, alla riunificazione delle masse, stante l’autonomia dei titoli di provenienza delle comunioni dedotte in giudizio.

Ad avviso della Corte il motivo era da reputarsi solo in parte fondato.

Infatti, pur richiamando il principio dell’autonomia delle masse, che impedisce la divisione unitaria di beni di provenienza diversa, tuttavia riteneva che, una volta correttamente individuate le varie masse e le quote di partecipazione vantate su ognuna, ben possa procedersi a divisioni contestuali, ogni qualvolta una diversa soluzione sia impraticabile ed in assenza di opposizione dei condividenti.

Nella specie era mancata tale opposizione ed emergeva che i beni erano tutti in comproprietà, in parte in base a titoli inter vivos ed in parte in base a titolo successorio, occorrendo altresì evidenziare che la loro consistenza non ne permetteva la divisione in natura nè la vendita, attesa la pacifica condizione di non comoda divisibilità e la proposizione di concorrenti istanze di attribuzione.

La Corte poi procedeva alla ricostruzione della situazione proprietaria vantata dai germani L. sui beni, tenuto conto anche delle varie cessioni di quote intervenute nelle more, e reputava doversi integrare la sentenza di prime cure solo con la specifica indicazione delle varie masse che si provvedeva a sciogliere.

In relazione al terzo motivo di appello con il quale ci si lamentava dell’avvenuta assegnazione a L.R. dell’immobile in Pompei, la sentenza rilevava che il Tribunale aveva proceduto in tal senso, avuto riguardo alla pregressa assegnazione della piena proprietà del bene in (OMISSIS) all’appellante, così che, in applicazione dei principi di cui alla sentenza della Suprema Corte n. 11769/1992, ai fini dell’individuazione del maggiore quotista sul bene ancora non assegnato, occorreva tenere conto degli effetti della precedente assegnazione.

Ad avviso dei giudici di appello il ragionamento del Tribunale andava condiviso, essendo erronei i calcoli compiuti dall’appellante, volti a dimostrare che anche a seguito dell’assegnazione del primo bene sarebbe il maggiore quotista anche sul bene in (OMISSIS).

Inoltre l’attribuzione alla sorella R. si giustificava quale esercizio del potere discrezionale del giudice ai fini dell’applicazione dell’art. 720 c.c., tenuto conto che comunque L.G. aveva già ricevuto un bene immobile, e che la convenuta aveva manifestato l’intento di trasferirsi in (OMISSIS).

In ordine al quinto motivo di appello concernente invece la inclusione del sidecar nella comunione del comune genitore, la sentenza dava atto che pendeva altro giudizio nel quale L.R. aveva chiesto nei confronti dell’acquirente di dichiarare la nullità ovvero l’inefficacia del contratto con il quale L.G. aveva disposto del bene.

Osservava la Corte che nel corso del giudizio di primo grado, l’appellante si era limitato a dedurre che aveva disposto del bene con il consenso di tutti i coeredi aggiungendo altresì che in realtà il veicolo era privo di valore commerciale.

La richiesta dell’appellante avanzata solo in appello di far accertare la sua proprietà esclusiva (in quanto oggetto di una donazione manuale da parte del genitore ovvero per usucapione) costituivano delle domande nuove, e come tali inammissibili ex art. 345 c.p.c..

Pertanto anche il motociclo andava incluso nella divisione, stante la correttezza dell’assunto del giudice di prime cure che aveva rilevato che la cessione a terzi di diritti su singoli cespiti da parte del condividente non implica la fuoriuscita del bene dalla comunione, essendo l’acquisto del terzo subordinato all’avveramento della condizione rappresentata dall’assegnazione di quello specifico bene all’alienante all’esito della divisione.

Infine, andava condivisa la valutazione compiuta dall’ausiliario circa il valore del veicolo, ancorchè avvenuta sulla base della visione di un filmato, attesa l’attuale disponibilità del veicolo in capo ad un terzo estraneo al giudizio.

Avverso tale sentenza L.G. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi illustrati da memorie.

L.R. ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 713,726 e 1350 c.c., quanto alla corretta applicazione dei principi in tema di divisione di masse plurime.

Si deduce che, ancorchè la Corte distrettuale abbia correttamente richiamato i principi di legittimità che impongono per la divisione di beni nascenti da titoli diversi, la loro trattazione separata, ha provveduto alla divisione unificando le relative operazioni.

E’ erronea quindi l’affermazione del giudice di appello secondo cui l’operato del giudice di prime cure non avrebbe inficiato le successive e contestuali operazioni divisionali, e ciò soprattutto in assenza di un’espressa manifestazione di volontà, munita di forma scritta con la quale i condividenti avessero assentito alla definizione unitaria delle diverse comunioni.

Nè è corretta l’affermazione secondo cui non vi sarebbe stata opposizione alla contestuale divisione, posto che il ricorrente non si era opposto solo alla pronuncia di un’unica sentenza per lo scioglimento delle varie comunioni, sempre che fossero rimaste distinte le relative operazioni divisionali.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 720 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza di appello ha disatteso il motivo di gravame concernente l’assegnazione alla sorella R. dell’immobile in (OMISSIS), richiamando la possibilità per il giudice di merito di poter discrezionalmente derogare al criterio preferenziale della maggior quota di cui all’art. 720 c.c..

Inoltre aveva richiamato anche i principi espressi da Cass. n. 11769/1992 che, in presenza di una pluralità di immobili non comodamente divisibili, prevede che le assegnazioni dei beni successive alla prima debbano tenere conto, ai fini dell’individuazione del maggiore quotista, delle pregresse attribuzioni.

Tuttavia il metodo di calcolo seguito dalla Corte d’Appello per dimostrare che il ricorrente non sarebbe più il maggiore quotista, per effetto dell’assegnazione esclusiva della proprietà del bene in (OMISSIS), oltre che erroneo dal punto di vista matematico, risente evidentemente della non consentita riunificazione delle masse, essendosi tenuto conto ai fini della decisione su di un bene che faceva parte dell’asse paterno, della precedente assegnazione di un bene che invece esulava dal patrimonio ereditario.

Ciò ha inciso quindi anche sulla successiva scelta preferenziale in favore della controparte, essendosi erroneamente escluso che la stessa fosse titolare di altri immobili, e dando credito ad una mera intenzione di trasferirsi nell’immobile attribuito, da parte di un soggetto che però continua tuttora a risiedere a centinaia di chilometri dal luogo ove è ubicato il bene oggetto di causa.

I motivi che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione sono fondati.

I giudici di merito, pur astrattamente dichiarando di condividere i principi di diritto espressi in materia da questa Corte, ne hanno dato però in concreto una falsa applicazione, avendo, pur a fronte della riaffermazione del principio dell’autonomia delle masse plurime, provveduto ad una divisione delle stesse sostanzialmente unitaria, senza preservare l’autonomia delle operazioni divisionali.

Infatti, costituisce principio tradizionalmente ribadito quello secondo cui (cfr. Cass. n. 2331/1985) quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sè stante. Pertanto, in caso di divisione del complesso, si hanno, in sostanza, tante divisioni, ciascuna relativa ad una massa e nella quale ogni condividente fa valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse. Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (conf. Cass. n. 3014/1981; Cass. n. 339/1967).

E’ pur vero però che (Cass. n. 339/1967) anche in tale ipotesi è legittimo, come appunto anche ritenuto dalla Corte di merito, il cumulo in un unico processo delle domande di divisione delle distinte masse, ma sempre che sia rispettato il principio dell’autonomia delle operazioni divisionali.

Infine, va ricordato che (cfr. Cass. n. 5798/1992) nel caso di divisioni di beni in godimento comune proveniente da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, è possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”, perchè rientrante tra quelli previsti dall’art. 1350 c.c.; conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest’ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda (conf. Cass. n. 314/2009; Cass. n. 3029/2009; Cass. n. 25756/2018).

Attesa l’assenza nella fattispecie di un consenso dei condividenti espresso nelle forme richieste, occorreva quindi procedere all’autonoma formazione delle masse ed alla loro divisione secondo autonome operazioni divisionali.

La sentenza impugnata, condividendo il modus procedendi del Tribunale, se ha effettivamente individuato correttamente l’autonoma consistenza dei due assi ereditari nonchè la correlazione, quanto all’immobile in (OMISSIS) della comunione ereditaria di L.V. con quella ordinaria scaturente dall’acquisto del bene avvenuta da parte del de cuius con l’odierno ricorrente, non ha però fatto seguire a tale individuazione anche un’autonomia delle operazioni di divisione.

Infatti, poichè nell’asse relitto di L.V. rientrava oltre la quota indivisa del bene in (OMISSIS), anche la quota indivisa del bene in (OMISSIS), quota però derivante dalla precedente successione del genitore, la divisione dei beni del primo doveva essere preceduta, se non cronologicamente, attesa la possibilità di trattare le divisioni nell’ambito di un unico processo, quanto meno logicamente, dallo scioglimento della comunione paterna.

Basti al riguardo considerare che, stante la non contestata indivisibilità del bene in (OMISSIS), tenuto conto della sua consistenza e del numero elevato dei condividenti, ove si fosse proceduto pregiudizialmente alla divisione dell’asse relitto paterno, i diritti vantati dal defunto germano si sarebbero convertiti ragionevolmente in un diritto di credito, e precisamente nella somma corrispondente al conguaglio della quota ideale vantata sul bene in questione, sicchè la partecipazione dei germani L. nella successione del fratello si sarebbe concentrata, da un lato, sulla quota indivisa dell’immobile in (OMISSIS), e dall’altro sulla comunione del credito da conguaglio.

La soluzione della Corte d’Appello denota quindi l’erronea applicazione di tali principi, già nella parte in cui logicamente ha fatto precedere l’assegnazione del bene in (OMISSIS) senza tenere conto della necessità di dover considerare lo stesso nell’insieme delle altre componenti dell’asse ereditario di L.V., le quali erano destinate ad essere correttamente determinate solo una volta procedutosi allo scioglimento della comunione paterna.

Ma ancor più evidente risulta la sostanziale unificazione delle masse in relazione alla soluzione data dai giudici di merito al conflitto fra le richieste di attribuzione concernenti l’immobile in (OMISSIS).

La decisione gravata ha, infatti, ritenuto che fosse corretto il richiamo fatto dai giudici di merito ai principi espressi da Cass. n. 11769/1992, secondo cui qualora ricadano in comunione ereditaria più immobili non divisibili, l’individuazione del condividente con quota maggiore, da preferirsi quale assegnatario per l’intero di uno di detti beni, ai sensi dell’art. 720 c.c., deve tenere conto di eventuali precedenti attribuzioni di altri beni, nel senso che deve farsi riferimento, al fine del raffronto quantitativo fra le diverse quote in gara, al valore residuo di ciascuna, dedotto quello dei beni già attribuiti.

Il tenore della massima riportata rende palese che la stessa si attagli alla diversa ipotesi, che qui non ricorre, in cui in un’unica massa siano ricompresi più beni immobili tutti non comodamente divisibili, sicchè non è dato pervenire alla soluzione ivi indicata nel diverso caso, che qui invece si prospetta, in cui più beni appartengano ai medesimi soggetti in comunione, ma sulla base di titoli diversi, senza che quindi possa tenersi conto, ai fini di valutare quale delle concorrenti richieste di attribuzione debba essere privilegiata, dell’esito delle precedenti attribuzioni, che hanno evidentemente posto termine allo stato di indivisione su autonome comunioni.

E’ pur vero che nella motivazione i giudici di appello reputano poi di dover confermare l’attribuzione del bene in (OMISSIS) a L.R., facendo richiamo al potere discrezionale comunque attribuito al giudice ex art. 720 c.c., che gli permetterebbe anche di derogare ai criteri dettati dalla norma, in quanto aventi carattere solamente preferenziale, ma le ragioni che hanno indotto a conservare tale conclusione risiedono nella congiunta considerazione sia della manifestata volontà della parte di voler trasferire in (OMISSIS) la propria residenza sia nel fatto che “nella complessiva economia del giudizio divisionale” a L.G. era stato assegnato l’immobile a (OMISSIS) di valore quasi doppio rispetto a quello ubicato in (OMISSIS).

Ne deriva che anche la valutazione resa sul punto, sebbene potenzialmente idonea da sola a sorreggere la decisione a favore della controricorrente (prescindendosi quindi dal diverso criterio di cui alla sentenza n. 11769/2012), appare maturata in concreto nell’erroneo presupposto che le operazioni divisionali fossero unitarie, e che quindi nello stabilire le ragioni orientative del potere di assegnazione, non potesse non tenersi conto della sorte del bene appartenente però ad una diversa massa.

La sentenza deve pertanto essere cassata, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

2. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 62,194 e 345 c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che la richiesta dell’appellante di far accertare e dichiarare che il sidecar appartenente in origine al genitore fosse divenuto di sua proprietà esclusiva (per asserita donazione di modico valore ovvero per intervenuta usucapione) costituiva una domanda nuova ed inammissibile ex art. 345 c.p.c..

Deduce il ricorrente che nella specie si verterebbe in un’ipotesi di mera emendatio libelli, atteso che si controverte in materia di diritti autodeterminati e conseguentemente sarebbe del tutto ammissibile la proposizione delle dette difese in grado di appello.

Il motivo è destituito di fondamento.

Ed, invero, non ignora questa Corte che secondo la propria giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28228/2008) l’accertamento del diritto di comproprietà su un bene, richiesto per la prima volta in appello, non costituisce domanda nuova rispetto alla domanda avente ad oggetto la proprietà esclusiva formulata in primo grado, in quanto nelle azioni relative ai diritti autodeterminati, individuati sulla base del bene che ne forma l’oggetto, la “causa petendi” s’identifica con i diritti stessi e non con il titolo che ne costituisce la fonte (conf. Cass. n. 4571/1997), ma trattasi di precedenti che attengono alla diversa ipotesi in cui la tutela sia richiesta nei confronti di terzi e che comunque non si attagliano all’ipotesi in cui la natura comune del bene non sia stata in primo grado confutata da parte del condividente.

Nella fattispecie, come si ricava anche dalla trascrizione delle conclusioni rese in primo grado da L.G., e riportate in controricorso, questi in relazione sidecar si era limitato a chiedere il rigetto della domanda di accertamento della nullità ovvero dell’inefficacia della vendita del veicolo al nipote, aggiungendo altresì che il bene era comunque privo di valore venale.

Trattasi di difesa che, da un lato, presuppone la validità del potere dispositivo dell’intera proprietà in capo al singolo condividente, o comunque richiama una sorta di autorizzazione a vendere da parte degli altri comunisti (affermazione questa che è stata negata dalla Corte distrettuale con affermazione in diritto che non risulta oggetto di censura) e dall’altro nega la possibilità di prenderlo in considerazione, in quanto privo di valore economico.

In entrambe le prospettazioni non si contesta la circostanza che in realtà il bene appartenesse all’asse paterno, sicchè a fronte di tale linea difensiva, la deduzione in grado di appello in ordine alla titolarità esclusiva del bene effettivamente si configura alla stregua di un novum non consentito dal dettato di cui all’art. 345 c.p.c., dovendosi a tal fine richiamare anche la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 254/1983) il condividente che, nel giudizio divisorio non abbia opposto in primo grado la pretesa di esclusione di un bene dalla massa da dividere per esserne divenuto esclusivo proprietario per usucapione, non è legittimato alla proposizione di detta eccezione riconvenzionale con l’atto di appello, poichè non può essere considerato soccombente in primo grado.

3. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e precisamente degli artt. 61,194,195 e 196 c.p.c., nella parte in cui i giudici di appello, e sempre in relazione al sidecar, hanno ritenuto corretta la stima del valore venale quale eseguita dal CTU, sebbene questi non avesse potuto personalmente visionare il veicolo essendo nella detenzione materiale del nipote del ricorrente.

Si assume che il filmato dalla cui visione l’ausiliario avrebbe tratto gli elementi per la stima, risale al 2005, occorrendo invece considerare la condizione del bene alla data di apertura della successione, nonchè del fatto che tra la data della cessione a L.A.A. e quella del filmato erano decorsi altri cinque anni, nel corso dei quali potrebbero esserci stati degli interventi di manutenzione e riparazione.

Il motivo è privo di fondamento.

Vertendosi in materia di divisione, e non essendovi questione nè di collazione nè di riduzione (ipotesi nelle quali invece per scelta del legislatore rileva la stima del bene alla data di apertura della successione), occorre richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui la stima dei beni per la formazione delle quote va compiuta con riferimento al loro valore venale al momento della divisione che coincide, nel caso di divisione giudiziale, con quello di proposizione della relativa domanda, pur dovendosi poi avere riguardo ai successivi mutamenti di valore sino alla data della decisione (cfr. da ultimo Cass. n. 29733/2017).

Ne consegue che diviene irrilevante, una volta accertato che il bene apparteneva al de cuius alla data di apertura della successione, quale fosse la sua condizione a quella data, essendo invece necessario procederne alla stima all’attualità.

La data del filmato, che risulta successiva a quella di apertura della successione, assicura quindi in tal modo il rispetto del detto principio, mancando peraltro qualsiasi prova che il bene abbia subito delle modifiche o delle riparazioni, che quand’anche effettuate da parte del terzo attuale detentore, al più legittimerebbero un diritto di rimborso delle somme impiegate nei confronti della comunione, senza che però se ne possa omettere la valutazione dell’incidenza sul valore di mercato del bene.

Quanto invece alle critiche alla CTU, in disparte l’evidente carenza del requisito di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui risulta omessa in ricorso la riproduzione del contenuto della relazione tecnica d’ufficio, la critica si risolve in una generica contestazione degli apprezzamenti in fatto operati dal giudice di merito, attività questa preclusa in sede di legittimità.

4. Al giudice del rinvio, come sopra designato, si rimette anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, e rigettati gli altri due motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019

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