Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3511 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/02/2010), n.3511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 26367/2008 proposto da:

L.G.D., ricorrente che non ha presentato il ricorso nei

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

IL PREFETTO p.t. della Provincia di Agrigento, elettivamente

domiciliato in ROMA., VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2007 del GIUDICE DI PACE di CANICATTI’,

depositata il 27/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Canicattì con sentenza emessa il 7 maggio 2006 depositata il 27 giugno 2007 n. 145/07 rigettava l’opposizione proposta da L.G.D. per l’annullamento della ordinanza ingiunzione n. 10252 RIC cds Area IV, relativa a violazione CdS, per il pagamento di Euro 148,97.

Il L.G. ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla Prefettura di Agrigento, ma non ha depositato il ricorso. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi per l’intimato Prefetto, ha resistito con controricorso notificato il 4 settembre 2008 e unitamente ha dimesso copia del ricorso notificatole. Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il consigliere relatore ha evidenziato la improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c..

Ai sensi del comma 1, di detta norma, “il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte, a pena d’improcedibilità, nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto”. Nel caso in esame, dopo la notificazione, è stato del tutto omesso da parte del ricorrente il deposito del ricorso, la cui esistenza è documentata dal deposito fattone dall’amministrazione controricorrente. La Cancelleria della Corte ha attestato in data 19 novembre 2008 che il ricorso non era stato iscritto a ruolo.

Discende da quanto esposte la declaratoria di improcedibilità del ricorso principale e la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00, per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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