Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3511 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3511 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29181-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, \T\ DI’3
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STAT(), che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
\IIRABFTLA BENEDET1 O;

– intimato iavverso la sentenza n. 4693/17//2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONI

DisTAcevn

di CATANIA, depositata il 12/11/2015;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
AIANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 1 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 402/14/10 della Commissione tributaria
provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso di Mirabella
Benedetto contro l’avviso di accertamento per imposte erariali 1999.
La CTR osservava in particolare che non avendo l’appellante
adeguatamente asseverato la data di spedizione del gravame, in
particolare mediante il deposito della relativa ricevuta contestualmente
alla sua costituzione, non potendosi conseguentemente riscontrare la
tempestività della costituzione stessa, il gravame doveva appunto
affermarsi inammissibile.
\-krverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimato non si è difeso.
Considerato che:
Con il primo motivo l’Agenzia fiscale ricorrente lamenta la
violazione/falsa applicazione degli artt. 16, comma 2, 22, 53, d.lgs.
546/1992, poiché la CTR ha rilevato l’inammissibilità del suo appello
essenzialmente a causa del mancato deposito della ricevuta della
spedizione dello stesso contestualmente alla sua costituzione.
La censura è infondata.

Ric. 2016 n. 29181 sez. MT – ud. 11-01-2018
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Rilevato che:

Va ribadito che «Nel processo tributario, non costituisce motivo
d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato
direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il
ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del

di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datano. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del
plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine
di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
Fatta tale premessa in diritto, si rileva in fatto -mediante accesso al
fascicolo dei gradi di merito consentito a questa Corte data la natura
meramente processuale della questione oggetto della censura in esameche la sentenza della CTP è stata depositata l’ 11 ottobre 2010 e non è
Ric. 2016 n. 29181 sez. MT ud. 11-01-2018
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destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta

stata notificata, che quindi l’appello agenziale doveva essere proposto
nel termine c.d. “lungo” di un anno (art. 327, primo comma, cod. proc.
civ., nella versione applicabile ratione temporis), maggiorato di 46 giorni
per la sospensione feriale (art. 1, legge 742/1969, nella versione
applicabile rarione temporis) ossia entro il 26 novembre 2011, che

non festivo ossia al 28 novembre 2011 (art. 155, quarto-quinto comma,
cod. proc. civ.); che peraltro agli atti non vi è prova della data di
spedizione del gravame agenziale, essendo la distinta delle
raccomandate comprendente quella in oggetto priva di data, mentre
sull’avviso di ricevimento della raccomandata stessa vi è apposto
soltanto il timbro postale attestante la sua ricezione da parte del
destinatario in data 3 dicembre 2011.
Ciò considerato, la sentenza impugnata risulta quindi pienamente
conforme ai principi di diritto contenuti nei citati arresti
giurisprudenziali, avendo appunto affermato la mancanza di idonea
prova della tempestività dell’impugnazione e quindi statuito la sua
inammissibilità.
Essendo pertanto passata in giudicato la

sentenza appellata, ne

consegue la preclusione processuale di qualsiasi ulteriore valutazione
della controversia nel merito, il che (le plano implica l’inammissibilità del
secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, in quanto
appunto riguardante il meritum causae, sia pure veicolato con la critica
procedurale —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- di
violazione/falsa applicazione dell’art. 112, cod. proc. civ. per omessa
pronuncia.
In conclusione, disattendendo la proposta del relatore comunicata alla
agenzia fiscale ricorrente, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa dell’intimato.
Ric. 2016 n. 29181 sez. MT – ud. 11-01-2018
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peraltro essendo di sabato era prorogato di diritto al lunedì successivo

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714 — 01).

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

PQM

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