Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3511 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 09/10/2019, dep. 12/02/2020), n.3511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18186-2017 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GAETANO

IROLLO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA

VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso la sentenza n. 5130/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda proposta da B.R., riconoscendole l’assegno mensile di assistenza con decorrenza dal novembre 2008 e condannando l’Inps al pagamento della relativa prestazione;

la Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 7/7/2016, ha rigettato l’appello proposto dalla B., avente ad oggetto la decorrenza della prestazione (dalla data della domanda amministrativa, e cioè dal 1/11/2006);

la Corte territoriale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ha confermato il giudizio già espresso dal primo giudice, dissentendo dalle conclusioni del consulente da essa stessa nominato, in quanto non supportate da adeguata motivazione e riscontri documentali;

contro la sentenza la B. propone ricorso per cassazione e formula due motivi, cui resiste l’Inps depositando procura in calce al ricorso notificatogli;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso sono due:

– violazione e falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5;

– nullità parziale della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.;

il primo motivo è, nella sua intera articolazione, inammissibile;

va in primo luogo rilevato che la ricorrente non indica quale affermazione della Corte si porrebbe in violazione delle norme indicate in rubrica, sicchè il vizio è dedotto in modo non conforme a quanto dispone l’art. 366 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass., 8/3/2007, n. 5353; Cass., 19/1/2005, n. 1063; Cass., 6/4/ 2006, n. 8106);

in realtà, esso, pur essendo formulato sotto la specie della violazione delle disposizioni di legge, si risolve in una critica dell’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale circa il momento di insorgenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione;

non si ravvisa neppure il denunciato difetto di motivazione, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 5, comma 1, lett. b) conv. con modifiche in L. 7 agosto 2012, n. 134), applicabile al caso di specie per effetto della disposizione transitoria contenuta nello stesso art. 54, comma 3, secondo cui la norma si applica ai ricorsi per cassazione contro provvedimenti pubblicati dopo 11 settembre 2012 (quindi al caso in esame);

in proposito, la ricorrente non ha assolto l’onere di specificità previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, avendo omesso di trascrivere, sia pure limitatamente alle parti salienti, la consulenza tecnica di ufficio svoltasi nel giudizio di primo grado e posta dal giudice a fondamento della sua decisione, mentre le certificazioni mediche asseritamente non esaminate non risultano depositate unitamente al ricorso per cassazione nè individuate nella loro precisa allocazione nei fascicoli di parte o d’ufficio delle pregresse fasi del giudizio, con ciò violandosi anche il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;

sotto altro e diverso profilo, il motivo è inammissibile perchè non vi è alcun “fatto storico” il cui esame sia stato omesso dalla Corte territoriale, la quale ha invece ha dato atto delle ragioni per le quali ha ritenuto di dissentire dalle conclusioni del tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, evidenziando le contraddizioni in cui lo stesso CTU è incorso, affermando, prima, che non vi erano certificazioni mediche delle malattie risalenti all’atto della domanda e, poi, che le stesse malattie (già riscontrate dal Cr U di primo grado ma evidentemente non ritenute di tale gravità da determinare l’invalidità a quella data: v. pag. 2 della sentenza), raggiungevano la soglia invalidante fin dalla domanda amministrativa, senza supportare la sua valutazione tecnica con un attento esame delle certificazioni sanitarie medesime;

deve essere invece accolto il secondo motivo di ricorso, con il quale la B. lamenta l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sul motivo di gravame inerente la decorrenza degli accessori, che il primo giudice ha fissato nel 120 giorno successivo alla data di decorrenza della prestazione;

la ricorrente ha trascritto in ricorso i termini in cui la questione è stata sottoposta al giudice dell’appello, riportando testualmente le conclusioni rassegnate nel ricorso ex art. 434 c.p.c.: “nell’ipotesi di rigetto del capo della domanda relativo allo spostamento della decorrenza, o in subordine in caso di riconoscimento della prestazione da epoca successiva alla domanda amministrativa, riformare il capo della sentenza relativo agli interessi legali dichiarare che l’istante a diritto al pagamento degli stessi dal primo giorno della decorrenza del diritto”;

dall’esame degli atti, consentito a questa Corte trattandosi di error in procedendo in cui il giudice di legittimità è anche giudice del fatto processuale, risulta che il tribunale ha condannato l’Inps al pagamento degli interessi legali “a decorrere dal 120 giorno successivo all’insorgenza del diritto”, risultando così la censura conferente rispetto al decisum;

la Corte ha omesso di pronunciarsi su tale motivo di appello sicchè essa è affetta in parte qua da nullità, come correttamente rilevato dalla ricorrente;

si reputa che su tale omissione possa provvedere questa Corte, e ciò alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo sanciti dall’art. 111 Cost., comma 2, ed in base a lettura dell’art. 384 c.p.c. (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 12) conforme a tali principi;

la Corte di legittimità (investita, dalla citata novella procedimentale, di più estese funzioni rescissorie) può invero, una volta verificata l’omessa pronuncia su di un motivo di appello, omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito, sempre che la questione di diritto introdotta dal motivo non richieda ulteriori accertamenti in fatto (v. Cass. 28/10/2015, n. 21968, ed ivi ulteriori richiami; Cass. 08/10/2014, n. 21257; da ultimo, cfr. Cass. 28/6/2017, n. 16171);

nel caso in esame, lo scrutinio del motivo di appello non implica alcun accertamento in fatto, ma solo la piana applicazione della regola iuris secondo cui, in caso di riconoscimento della prestazione assistenziale con una decorrenza successiva alla data della domanda amministrativa, gli interessi legali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non già dal centoventesimo giorno successivo a tale data, non essendo giustificata, in relazione alla detta prestazione, attribuibile solo dal giudice, la moratoria prevista (L. n. 533 del 1973, art. 7) per l’adozione del provvedimento da parte degli enti previdenziali (Cass. sez. Un. 07/11/2003, n. 16755, in motivazione; Cass. Sez. Un., 5/7/2004, n. 12270; Cass. 20/04/2002, n. 5753; Cass. 29/7/1995, n. 8332; Cass. 22/04/1995, n. 4559);

il ricorso deve dunque essere accolto limitatamente al secondo motivo, con la conseguenza che l’Inps deve essere condannato al pagamento degli interessi legali sui ratei della prestazione, come già riconosciuta dal giudice del merito, con decorrenza dal novembre 2008, confermandosi nel resto l’impugnata sentenza anche in ordine alle spese del relativo giudizio;

devono invece essere poste a carico dell’Inps le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del principio di soccombenza;

in ragione della natura della pronuncia che è di accoglimento, sia pure parziale, non sussistono presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo motivo e, decidendo nel merito, condanna l’Inps al pagamento, in favore della ricorrente, degli interessi legali sui ratei maturati della prestazione dalla data di decorrenza della stessa, confermando nel resto l’impugnata sentenza di ricorso.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1.200,00 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di rimborso forfettario delle spese generali e agli altri accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell’avvocato Gaetano Irollo, anticipatario.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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