Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3511 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.G. residente a (OMISSIS), rappresentato e

difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Putrella

Mario, domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 95/05/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di L’Aquila, Sezione n. 05, in data 24.09.2007, depositata

il 02 aprile 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8843/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 95/05/2007, pronunziata dalla C.T.R. di L’Aquila, Sezione n. 05, il 24.09.2007 e DEPOSITATA il 02 aprile 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello dell’Agenzia Entrate e ritenuto legittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, in quanto il R. aveva trasferito la residenza nell’immobile acquistato dopo la scadenza del prescritto termine di diciotto mesi.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione della imposta di registro e degli accessori, a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che il contribuente aveva trasferito la residenza nell’immobile acquistato dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, censura l’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 144 c.c. e art. 43 c.c., comma 2 in relazione all’art. 1 parte 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, 1 tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43 c.c., comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2 nonchè D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, D.P.R. n. 634 del 1972, art. 74 e D.P.R. n. 131 del 19860, art. 76.

3 – L’intimata Agenzia, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Le questioni poste dal ricorso in esame, si ritiene possano essere risolte alla luce dei principi affermati in pregresse pronunce di questa Corte.

– Le SS.UU., componendo un originario contrasto, hanno dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1 comma 6 è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74 comma 2 (corrispondente al successivo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2), a partire dalla data in cui infatti, stabilito che L’avviso di liquidazione l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione (Cass. SS.UU. n. 1196/2000).

– E’ stato, altresì, affermato che In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici (Cass. n. 2006/2005, n. 18300/2004, n. 3604/2003, n. 9149/2000).

– Si è, altresì, precisato che In tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) – che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso (Cass. n. 18077/2002, n. 8377/2001).

5 – La decisione impugnata non appare in linea con tali principi, avendo riconosciuto legittimo l’operato dell’Agenzia – che ha disposto la revoca del beneficio per non avere fissato la residenza nell’immobile acquistato nel termine di diciotto mesi – nonostante la natura decadenziale, alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi, possa essere riconosciuta solo a quello triennale, decorrente, nel caso, dalla registrazione dell’atto, e malgrado i dati fattuali, relativi alla registrazione del rogito (15.11.2002) ed alla iscrizione all’anagrafe (21.10.2004) fossero pacifici e conclamassero il mancato decorso del detto termine.

6 – Si propone, quindi, che il ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. venga trattato in camera di consiglio e definito con l’accoglimento, per manifesta fondatezza, del terzo mezzo, assorbiti gli altri.

Il Consigliere Dott. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR dell’Abruzzo, procederà al riesame e, quindi, adeguandosi ai richiamati principi, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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