Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3511 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14847-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO LOVISOLO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1227/6/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA del 20/06/2014, depositata il 03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di F.E. (che resiste) e di Equitalia Nord spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1227/06/2014, depositata in data 3/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, per IRPEF E IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, avendo l’Ufficio rilevato che il credito, sorto nell’anno 2007, non era stato riportato nella dichiarazione IVA del relativo anno, non essendo stato presentato nel 2007 “alcun quadro relativo all’IVA” – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente. I giudici della C.T.R., nell’accogliere il gravame del contribuente, hanno sostenuto l’illegittimità della cartella di pagamento, in quanto utilizzata per il disconoscimento di crediti, implicante valutazioni giuridiche, laddove sarebbe stato necessario emettere un avviso di accertamento.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. Il controricorrente F. ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la nullità della sentenza, per mancanza del requisito motivazionale, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4 e art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. La stessa ricorrente lamenta, con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 54 bis e 33 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avendo la C.T.R. riconosciuto il diritto della società contribuente di riportare il credito nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2008, attraverso il meccanismo della compensazione, ancorchè la medesima avesse omesso di presentare nei termini di legge la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente nel quale tale credito era sorto, dovendo invece in tal caso il contribuente necessariamente avanzare istanza di rimborso nei termini di legge.

2. La prima censura è infondata.

La giurisprudenza di questo giudice di legittimità ha affermato che si ha motivazione omessa o apparente quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, por individuando questi elementi, non procede ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (v. Cass. n. 16736/2007). Ciò non ricorre nel caso in esame, laddove la C.T.R., sia pure in maniera sintetica, ha ritenuto di dovere affermare l’illegittimità della procedura D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, in quanto non utilizzata dall’Ufficio al fine di corre reggere quanto erroneamente dichiarato dal contribuente.

Si tratta di una motivazione che non piò considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione. I profili di apoditticità e contraddittorietà della motivazione, censurati col motivo in esame, dunque, quanti anche sussistenti, non vizierebbero tale motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente, escludendone l’idoneità ad assolvere alla funzione cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 (cfr. Cass. 5315/2015).

3. La seconda censura è fondata, nei sensi di cui appresso.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 177/1016) ha di recente affermato il seguente principio di diritto: “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioniimponibili”.

Questa stessa Corte a Sezioni unite (Cass. 17758/2016) ha poi affermato: “In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è consentita l’iscrizione a ruolo dell’imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il fisco operare con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da profili valutativi e/o estimativi nonchè da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell’anagrafe tributaria, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l’eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d’imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta. Assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”. Le Sezioni Unite hanno precisato che “il controllo automatizzato del dato della detrazione per pregresso credito d’imposta inserito nella dichiarazione annuale IVA non può che essere fatto in correlazione con il dato presente nell’anagrafe tributaria sulla presentazione o meno della dichiarazione annuale IVA nell’anno di maturazione del ridetto credito d’imposta ed è uno dei casi più tipici e semplici di copntrollo meramente formale, atteso che esso non tocca la posizione sostanziale della parte contribuente ed è scevro da profili valutativi e/o estimativi e da atti d’indagine diversi da quel mero raffronto tra la dichiarazione fiscale e l’anagrafi tributaria esplicitamente consentito dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis”.

Ora, la sentenza della C.T.R. non risulta conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo i giudici di appello, preliminarmente, ritenuto che l’Ufficio non potesse ricorrere al procedimento di controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi, disconoscendo un credito d’imposta, ed essendo, di conseguenza, mancata la puntuale verifica dell’effettiva esistenza del credito IVA contestato.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo, va cassata la sentenza impugnata con rinvio (anche in ordine alle questioni rimaste assorbite, reiterate dal controricorrente in questa sede, anche in memoria) alla C.T.R. Liguria in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Liguria.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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