Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3510 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3510 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29180-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende opc legis;

– ricorrente contro
SAN PAOLO SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimata avverso la sentenza n. 4718/21/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di cm,TANtssurrÀ, depositata il 09/11/2015;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
\N 7, ON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 12 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, respingeva
l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la
sentenza n. 389/1/11 della Commissione tributaria provinciale di
Caltanisetta che aveva accolto il ricorso della San Paolo srl in
liquidazione contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.
La CFR osservava in particolare che, trattandosi di atto impositivo
basato sull’applicazione dello studio di settore, le relative pretese
erariali non trovavano fondamento probatorio ulteriore, mentre la
società contribuente aveva adeguatamente argomentato sulle
giustificazioni del riscontrato scostamento dai risultati rivenienti
dall’applicazione dello studio parametrico.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo due motivi.
L’intimata società contribuente non si è costituita.
Considerato che:
Con il secondo motivo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la violazione/falsa
applicazione dell’art. 10, legge 146/1998 e successive modifiche,
poiché la CTR ha basato la propria decisione sulla mera allegazione da
parte della contribuente/appellata di cause giustificative dello
scostamento dallo studio di settore pacificamente sussistente e basante

Ric. 2016 n. 29180 sez. MT – ud. 11-01-2018
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Rilevato che:

l’avviso di accertamento impugnato, mentre avrebbe dovuto
considerare se tale allegazione fosse altresì adeguatamente comprovata.
La censura è fondata.
Va ribadito che «I parametri o studi di settore previsti dall’art. 3,
commi 181 e 187, della 1. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante

campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori
che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il
legittimo esercizio da parte dell’Ufficio dell’accertamento analiticoinduttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che
deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il
contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto,
contenziosa, incombe l’onere di allegare e provare, senza limitazioni di
mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da
allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri
fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che
sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario
standardizzato, mentre all’ente impositore fa carico la dimostrazione
dell’applicabilità dello “standard” prescelto al caso concreto oggetto di
accertamento. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1,
n. 1, c.p.c.)» (Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016, Rv. 640541 01).
La sentenza impugnata contrasta con il principio di diritto di cui a tale
arresto giurisprudenziale, nella parte in cui, come denunciato dalla
ricorrente, non ha considerato/spiegato per quali ragioni ha ritenuto la
fondatezza probatoria delle asserzioni defensionali della società
contribuente, non essendone evidentemente sufficiente la mera
allegazione.

Ric. 2016 n. 29180 sez. MT – ud. 11-01-2018
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dell’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo
motivo, assorbito il primo motivo, con rinvio al giudice a quo per
nuovo esame.
PQM
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo,

regionale della Sicilia, sezione distaccata di Caltanisetta, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria

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