Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3510 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3510 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CRISTIANO MAGDA

SENTENZA

sul ricorso 25225-2007 proposto da:
C.E.L.I.F. 2 S.R.L. (c.f. 01997700644), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTÀ

Data pubblicazione: 13/02/2013

20, presso l’avvocato ORLANDO MARCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CHIUSOLO
2013

MARIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente

81
contro

REGIONE CAMPANIA;

1

- intimata –

sul ricorso 28763-2007 proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della
Giunta Regionale pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso l’avvocato

giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale; controricorrente e ricorrente incidentale contro

C.E.L.I.F. 2 S.R.L. (c.f. 01997700644), in persona
del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA DELLA
LIBERTÀ 20, presso l’avvocato ORLANDO MARCO,
rappresentata e difesa dall’avvocato CHIUSOLO
MARIO, giusta procura a margine del controricorso
al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza

n.

3404/2006 della CORTE

PEZZELLA ANNA MARIA, che la rappresenta e difende,

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato M. CHIUSOLO
che

ha

chiesto

raccoglimento

del

ricorso

2

principale, rigetto del ricorso incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale assorbito il

ricorso incidentale condizionato.

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.E.L.I,F, 2 s.r.I., cessionaria dei crediti maturati sin dal 1986 dall’impresa di Antonio
Giordano per l’esecuzione di lavori appaltati dalla Cassa per il Mezzogiorno
(CASMEZ), nel luglio del 2000, a seguito dell’emissione di un decreto ingiuntivo non
opposto ed azionato in via esecutiva, ottenne dalla Regione Campania, nel

controverso, il pagamento della somma di £ 1.345.740.058, a saldo del prezzo
contrattuale, dei maggiori oneri sostenuti e degli interessi moratori dal 10.11.89, oltre
agli interessi legali dalla data di notifica del decreto al saldo.
Con successivo atto di citazione, la società convenne in giudizio la Regione
Campania dinanzi al Tribunale di Napoli per sentirla condannare al pagamento della
differenza ancora dovutale a titolo di interessi moratori, calcolati ai sensi dell’art. 39
del capitolato generale d’appalto e dell’art. 4 della I. n. 748/81, di rivalutazione
monetaria e di rimborso degli interessi passivi versati alle banche per anticipi ottenuti
sul capitale tardivamente corrispostole.
Il giudice adito, trattenuta una prima volta la causa in decisione, respinte, con
provvedimento del 29.10.4 / denominato ordinanza) le eccezioni di difetto di
legittimazione passiva, di giudicato e di prescrizione sollevate in limine dalla
convenuta e disposta ctu contabile, con sentenza del 27.1.05 accolse la domanda e
condannò la Regione Campania al pagamento della somma di E 1.979.593,05 oltre
IVA, rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi legali dalla data di deposito
della ctu.
La decisione, impugnata dalla soccombente, è stata riformata dalla Corte d’Appello
di Napoli, con sentenza del 13.11.2006.
La Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che l’ordinanza con la quale il primo
giudice aveva respinto le eccezioni pregiudiziali svolte dalla Regione aveva in realtà
natura di sentenza non definitiva, contro la quale l’appellante non aveva proposto
riserva di impugnazione, ed ha pertanto dichiarato inammissibili i motivi d’appello

frattempo subentrata alla CASMEZ nella titolarità dal lato passivo del rapporto

volti a contestare le statuizioni di rigetto di dette eccezioni, ormai coperte da
giudicato interno.
Ha invece ritenuto fondato il motivo con il quale la Regione aveva contestato, nel
merito, che potessero essere riconosciuti a CELIF 2 la rivalutazione monetaria ed il
maggior danno da pagamento di interessi passivi sulle anticipazioni, rilevando che,

sensi dell’art. 4 della I. n. 741/81, nonché ai sensi dell’art. 39 del capitolato generale
della Cassa per il Mezzogiorno, sono già comprensivi del risarcimento per il maggior
danno da ritardo di cui all’art. 1224 c.c..
CELIF 2 s.r.i. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due
motivi ed illustrato da memoria.
La Regione Campania ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso
incidentale condizionato, sulla base di un unico motivo, cui CELIF 2 s.r.l. ha a sua
volta replicato con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
1) Con il primo motivo di ricorso CELIF 2, denunciando violazione degli artt. 324, 342
e 279 c.p.c., nonché vizio di motivazione, lamenta che la Corte territoriale non abbia
esaminato l’eccezione, da essa proposta, di inammissibilità dell’intero appello, per
mancanza di specificità dei motivi. Sotto altro profilo, deduce che il giudice d’appello
ha omesso di rilevare che anche la questione concernente la debenza del maggior
danno era coperta da giudicato interno, sia perché il primo giudice si era già
pronunciato sulla stessa con l’ordinanza del 19.1.04, sia perché la Regione non
aveva mai contestato le risultanze della CTU.
Il motivo si risolve nell’illustrazione di due distinte censure, la prima delle quali è
infondata.
La Corte territoriale, esaminando i motivi dell’appello ha infatti per ciò stesso, sia pur
implicitamente, respinto l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione. Dalla

in tema di appalto di opere pubbliche, gli interessi dovuti dall’amministrazione ai

lettura dell’atto d’appello emerge, peraltro, che l’eccezione era manifestamente
infondata, avendo la Regione Campania specificamente contestato, con dovizia di
argomentazioni, sia le singole statuizioni di rigetto delle eccezioni pregiudiziali da
essa svolte in primo grado, sia la pronuncia di condanna contenuta nella sentenza
definitiva.

soggetto, ratione temporis, alla disciplina dell’art. 366 bis c.p.c.) la ricorrente non ha
formulato uno specifico quesito di diritto concernente il mancato rilievo da parte della
Corte di merito dell’esistenza di un giudicato interno anche sulla questione di merito
dedotta con il motivo d’appello accolto.
2) Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.
1224, 1282 e 1283 c.c., 35 e 36 d.P.R. n. 1063/62, 4 I. n. 741/81 e 39 capitolato
generale CASMEZ, nonché vizio di motivazione, la ricorrente contesta che sugli
interessi moratori dovuti dalla P.A. all’appaltatore per ritardato pagamento della rata
di saldo non possano riconoscersi, qualora ne ricorrano le condizioni, gli interessi di
mora ed il maggior danno per il ritardo nel loro pagamento, nonché gli interessi
anatocistici ex art. 1283 c.c.
Il motivo, che prospetta questioni di diritto attinenti alla fondatezza di una domandadi pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sugli interessi moratori
tardivamente corrisposti – che la ricorrente non ha mai proposto nei precedenti gradi
di merito (nei quali si è limitata a domandare il riconoscimento dei predetti accessori
del credito sulla somma capitale) e sulla quale, pertanto, il giudice d’appello non si è
pronunciato, va dichiarato inammissibile.
Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato della Regione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale
condizionato; condanna C.E.L.I.F. 2 s.r.l. al pagamento delle spese processuali, che
liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
Roma, 18 gennaio 2012

La seconda censura va invece dichiarata inammissibile, in quanto (essendo il ricorso

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