Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3510 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 12/02/2020), n.3510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18861-2018 proposto da:

G.A., F.D., F.A., F.T., in

proprio e nella qualità di eredi rispettivamente madre e fratelli

di F.W.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORI

VERINO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

SARTORI;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, MINISTERO DELLA DIFESA (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DELLA

PREVIDENZA MILITARE E DI LEVA, I REPARTO, IV DIVISIONE, SERVIZIO

SPECIALI BENEFICI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 666/2017 della CORTE D’ APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha rigettato il ricorso di G.A., F.T., F.D. e F.A., rispettivamente moglie e figli superstiti di F.W.E., militare di truppa deceduto per causa di servizio, i quali avevano convenuto in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti in favore dei soggetti equiparati alle vittime del dovere ai sensi della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564;

la Corte territoriale ha rigettato la domanda, affermando che, quale militare di leva con mansioni di “addetto alla lavastoviglie della cucina di truppa”, il F. non avesse operato “in particolari condizioni ambientali od operative” tali da giustificare l’applicazione dell’art. 1, comma 564, che equipara talune categorie ai fini del godimento dei benefici riservati alle vittime del dovere dalla stessa L., art. 1, comma 563;

la cassazione della sentenza è domandata da G.A., F.T., F.D. e F.A., familiari superstiti del militare deceduto, sulla base di tre motivi, illustrati da successiva memoria; i Ministeri hanno resistito con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, laddove la Corte d’appello ha accolto una nozione restrittiva ed errata di “missione” limitata a “…una particolare attività comandata e specifica che (…) esuli dall’attività svolta ordinariamente”; giungendo ad opposte conclusioni rispetto a quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità da cui la motivazione trae fondamento;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564 e del D.P.R. n. 243 del 2006, laddove la Corte d’appello ha accolto una nozione restrittiva ed errata delle “…particolari condizioni ambientali ed operative” tale da escluderne la ricorrenza nel caso del militare di leva che opera con mansioni di addetto alla lavastoviglie della cucina di truppa colpito da meningite con esiti letali”; nel limitarsi a richiamare le mansioni del F., la Corte territoriale avrebbe mancato di valutare se l’invalido per servizio – nelle circostanze concrete – sia stato esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti a lui assegnati, atteso che non sarebbe sufficiente vagliare in assoluto la pericolosità di una certa attività sulla base di mere affermazioni di principio;

col terzo ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce ” Nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. e manifesta ed irriducibile contraddittorietà della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c. là dove la Corte d’Appello ha affermato, in maniera irriducibilmente contraddittoria, che gli eredi non avessero contestato l’affermazione della parte appellante secondo cui la meningite costituisce malattia infettiva tipica delle comunità come le caserme; i ricorrenti ritengono erronea e contraddittoria la motivazione della sentenza gravata là dove la stessa ha ritenuto non contestata l’affermazione secondo cui la meningite è una patologia tipica delle caserme e si previene soltanto tramite le vaccinazioni e la limitazione del sovraffollamento;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, meritano accoglimento;

secondo la giurisprudenza di questa Corte “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il D.P.R. n. 243 del 2006, art. 1, comma 1, che disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, deve essere interpretato in modo da non esorbitare i limiti indicati dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che non demanda alla fonte regolamentare anche il compito di precisare i concetti di cui allo stesso articolo, comma 564, pertanto, per circostanze straordinarie devono essere intese, secondo il significato indicato dalla legge, condizioni ambientali ed operative “particolari” che si collocano al di fuori del modo di svolgimento dell’attività “generale”, per le quali è quindi sufficiente che non siano contemplate in caso di normale esecuzione di una determinata funzione.” (Così Cass. n. 15484 del 2017; anche Cass. 24592 del 2018);

la stessa Corte ha poi chiarito che il giudice del merito deve identificare caso per caso le circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio che richieda il riconoscimento dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere, evidenziando l’elemento che comporti l’esistenza o il sopravvenire del fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito (Cass. n. 21969 del 2017);

nel caso in esame, non appare effettuato l’accertamento relativo alle condizioni in cui si era svolta la funzione che aveva causato la morte del F., non potendosi ritenere sufficiente, rispetto al significato attribuito da questa Corte al concetto di circostanze straordinarie, l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui la meningite costituisce una malattia tipica delle caserme, e si previene soltanto attraverso le vaccinazioni e la limitazione del sovraffollamento (p. 11 sent.);

in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità;

in considerazione dell’esito del giudizio, si dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, la quale si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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