Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3510 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

P.S., rappresentato e difesa, giusta delega in calce al

controricorso, dagli Avv.ti De Belvis Alessandro, Giorgio Maggi e

Valerio Valseriati, elettivamente domiciliato in Roma, Via T.

D’Aquino, 116 nello studio del primo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/63/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano, Sezione n. 63, in data 20.05.2008, depositata il

15 luglio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8703/2009 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 151/63/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione Staccata di Brescia n. 63, il 20.05.2008 e DEPOSITATA il 15 luglio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, in quanto il P. aveva documentato di averne titolo, avendo chiesto la residenza ed occupato l’immobile entro il prescritto termine.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione della imposta di registro e degli accessori, a seguito della revoca dei benefici fiscali goduti in sede di rogito, dovuta al fatto che il contribuente non aveva trasferito la residenza nell’immobile acquistato entro il termine di legge, censura l’impugnata decisione, violazione e falsa applicazione dell’art. 1 parte 1 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, della citata disposizione e del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18 nonchè per omessa motivazione su fatto decisivo e controverso.

3 – L’intimato, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – Le questioni poste dal ricorso in esame, si ritiene possano essere risolte alla luce dei principi affermati in pregresse pronunce di questa Corte.

– Le SS.UU., componendo un originario contrasto, hanno infatti, stabilito che L’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui alla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6 è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 74, comma 2 (corrispondente al successivo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2), a partire dalla data in cui l’avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell’indisponibilità1 di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell’agevolazione, o per l’enunciazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quando detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest’ultima situazione (Cass. SS.UU. n. 1196/2000).

– E’ stato, altresì, affermato che “In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa, previsti dalla L. 22 aprile 1982, n. 168, art. 1, comma 6, e dal D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, comma 1, (convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118), spettano e possono essere conservati soltanto se l’acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria, quantomeno entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di detti benefici (Cass. n. 2006/2005, n. 18300/2004, n. 3604/2003, n. 9149/2000).

– Si è, altresì, precisato che “In tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2 convertito nella L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità’ del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) – che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza il beneficio fiscale della prima casa spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso (Cass. n. 18077/2002, n. 8377/2001).

5 – La decisione impugnata appare in linea con tali principi.

In vero, la tesi prospettata con i motivi del ricorso, per la quale, sul presupposto che il contribuente avesse trasferito la residenza nell’immobile acquistato dopo la scadenza del termine decadenziale di diciotto mesi, si sostiene che il connesso inadempimento non può trovare giustificazione nè nella riscontrata presentazione, entro il termine, della domanda di variazione anagrafica e neppure nel fatto che, entro il medesimo termine, il contribuente aveva trasferito di fatto la propria dimora nell’immobile acquistato. Sotto un primo ed assorbente profilo perchè, alla stregua del quadro normativo di riferimento e dei richiamati principi, al termine valorizzato in ricorso, avente carattere meramente sollecitatorio, non può riconoscersi natura perentoria, cui riconnettere la decadenza, effetto che deve, invece, ricollegarsi solo all’inutile decorso del termine triennale, decorrente, nel caso, dalla registrazione dell’atto; nel caso, i dati fattuali, relativi alla registrazione del rogito (22.03.2002) ed alla iscrizione all’anagrafe (19.01.2004) erano pacifici e conclamavano il mancato decorso del detto termine triennale alla data dell’iscrizione nel registro anagrafe.

Per altro aspetto, in quanto si propone una lettura della realtà fattuale diversa da quella offerta dai Giudici di appello, deducendosi l’irrilevanza della domanda di variazione anagrafica presentata il 24.06.2003, malgrado dai principi desumibili dalle richiamate pronunce si evince che proprio alla data di tale domanda occorre fare riferimento agli effetti di che trattasi, anche in considerazione del fatto che l’impossibilità di realizzare il proposito abitativo entro termini prestabiliti, va valutato secondo riferimento a parametri di ragionevolezza e buona fede correlati alle vicende del caso di specie, che, in buona sostanza, i Giudici di merito hanno utilizzato.

6 – Si propone, quindi, che il ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., venga trattato in camera di consiglio e definito con il relativo rigetto, per manifesta infondatezza.

Il Consigliere Dott. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato, in vero, che i motivi del ricorso attengono al merito e postulano una lettura dei medesimi elementi, diversa da quella offerta dai giudici di appello;

Considerato, pure, che nel caso, è circostanza pacifica che la residenza è stata trasferita entro il prescritto termine triennale;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia Entrate al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, in ragione di complessivi Euro duemilacento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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