Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3510 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9129/2015 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 31, presso lo studio dell’avvocato VITO SOLA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DOMENICO DELLA RATTA,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS);

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8190/45/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA del 12/06/2014, depositata il 01/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato VITO SOLA, difensore del ricorrente, che si riporta

alla memoria.

Fatto

IN FATTO

S.E. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8190/45/2014, depositata in data 1/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per maggiori IVA, IRPEF ed IRAP dovute in relazione all’anno 2004 (avendo la contribuente portato in detrazione un’eccedenza d’imposta proveniente dall’anno 2003, in difetto di, presentazione della relativa dichiarazione per quell’anno) – è stata, in sede di rinvio, a seguito di cassazione, con ordinanza di questa Corte n. 23618/2013, di pregressa decisione della C.T.R., confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che, pur nell’astratta sussistenza del diritto della contribuente di fare valere il credito d’imposta malgrado la mancata esposizione del credito IVA e dell’eccedenza d’imposta nella dichiarazione annuale, sempre che “lo stesso emerga dalle scritture, contabili”, nella specie, “neppure in sede dell’allora gravame, con la nuova ammissibile documentazione prodotta”, era stata “provata l’esistenza dei crediti, che non trovano supporto nell’anno precedente, nè in quelli ancora più risalenti nel tempo”. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con due motivi, sotto unica rubrica, sia la violazione, ex art. 2360 c.p.c., n. 3, degli artt. 112, 115, 116 e/o 384 c.p.c., sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla effettiva esistenza del credito d’imposta vantato, non avendo i giudici d’appello esaminato la documentazione contabile prodotta, sia pure in appello, a sostegno del suddetto credito, vale a dire “il registro fatture acquisto anno 2003, la prima nota e corrispettivi anno 2003, il registro corrispettivi con annotazione incassi anno 2003 e liquidazioni trimestrale”.

Va preliminarmente rilevato che, con l’ordinanza n. 23618/2013 di questa Corte (che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza della C.T.R. qui impugnata), è stato affermato, che, nel giudizio di appello davanti alle commissioni tributarie regionali, le parti hanno facoltà, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, di depositare nuovi documenti.

2. La seconda censura,è fondata, con assorbimento della prima. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 17757/2016) ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno – e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibilì. Ora, la ricorrente assume di avere dato dimostrazione dell’effettività sostanziale del credito d’imposta, attraverso la produzione delle scritture contabili, e la C.T.R. in effetti si è limitata ad affermare, del tutto genericamente, che alcuna prova era stata fornita, neppure “con la nuova ammissibile documentazione prodotta”, senza fare richiamo agli specifici documenti prodotti dalla parte “il registro fatture acquisto anno 2003, la prima nota e corrispettivi anno 2003, il registro corrispettivi con annotazione incassi anno 2003 e liquidazioni trimestrali”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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