Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 351 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 11/11/2016, dep.10/01/2017),  n. 351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1688/2015 proposto da:

G.V., V.V., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ANTONIO BERTOLONI, 27, presso lo studio dell’avvocato ANDREA

MELUCCO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato VITO

VENEZIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE di CAMPOMAGGIORE, in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZAA CAVOUR presso la

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE BENCIVENGA,

giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 473/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

15/04/2014, depositata il 07/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE;

udito l’Avvocato Carmine Bencivenga difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha depositato la seguente proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

V.V. e G.V. hanno chiesto la condanna del Comune di Campomaggiore al pagamento dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento, non avendo ricevuto il corrispettivo dovuto per la redazione della perizia di variante al piano di recupero del patrimonio edilizio, su incarico conferito dalla G.M. con Delib. 30 dicembre 1989, n. 188.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza del 7 maggio 2014, ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato la loro domanda; la Corte ha ritenuto che l’adozione della variante (approvata) dimostrasse il compimento dell’attività professionale e, implicitamente, il conseguimento dell’utilitas da parte della P.A., da quest’ultima solo genericamente contestata; tuttavia, l’indennizzo non poteva essere liquidato sulla base delle tariffe professionali, ma della diminuzione patrimoniale subita, di cui, però, non v’era prova, essendosi gli attori limitati a produrre in giudizio la parcella vistata dall’Ordine e non risultando documentate e provate altre spese.

Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui si è opposto il Comune di Campomaggiore.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., per avere escluso la possibilità di fare ricorso alle tariffe professionali per la liquidazione dell’indennità e, inoltre, per avere attribuito al Comune il diritto al rimborso di quanto già versato per l’attività svolta, riconosciuta ed utilizzata.

Il motivo è manifestamente fondato laddove, ai fini della determinazione dell’indennizzo per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di utilizzare la tariffa professionale come parametro di valutazione per desumere il risparmio conseguito dalla P.A. committente rispetto alla spesa cui essa sarebbe andata incontro nel caso di incarico professionale contrattualmente valido (v. Cass. n. 19942e 21227/2011, n. 21292/2007).

Il secondo motivo, che denuncia violazione dell’art. 1226 c.c., in ordine alla mancata liquidazione dell’indennizzo in via equitativa, è assorbito.

Le parti non hanno depositato memorie.

Il Collegio condivide la relazione.

La causa può essere decisa nel merito, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la condanna del Comune di Campomaggiore a pagare Euro 18.555,13 (corrispondente all’importo) che era stato oggetto del decreto ingiuntivo), oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 22 luglio 1994, trattandosi di un debito di valore.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il Comune di Campomaggiore a pagare Euro 18.555,13, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal 22 luglio 1994; condanna il Comune alle spese dei gradi del giudizio di merito, che liquida complessivamente in Euro 8000,00, e del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 11 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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