Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 351 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 351 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22789-2011 proposto da:
LA STELLA DI VINCIGUERRA MARIA & C. SAS IN
LIQUIDAZIONE 06865780586, in persona del liquidatore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLAUDIO
MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
NATOLA, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 10/01/2014

avverso la sentenza n. 288/01/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del

e/ 3 1 2011, depositata

il 20/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Giuseppe Natola difensore della ricorrente che si
riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U..

\

Ric. 2011 n. 22789 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Roma ha respinto l’appello della “La Stella di Vinciguerra Maria
& C. sas” -appello proposto contro la sentenza n.56/32/2009 della CTP di Roma
che aveva pure respinto il ricorso della contribuente- ed ha così confermato la cartella
di pagamento afferente ad ILOR ed IVA per l’anno 1997 emessa sul presupposto
della intervenuta definitività degli avvisi di accertamento a ciò relativi, notificati con
raccomandata spedita il 31.12.2002 e ricevuta il 3.1.2003, sicchè la successiva istanza
di definizione ai sensi dell’art.9 della legge 289/2002 era stata ritenuta inammissibile
appunto perché correlata ad obbligazioni che erano state oggetto di accertamento
notificato prima dell’entrata in vigore della predetta legge.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo la notifica dell’avviso di
accertamento dovesse intendersi perfezionata in data 31.12.2002, dovendosi avere
riguardo alla data di spedizione e non a quella di ricezione, per effetto della pronuncia
della Corte Costituzionale n.477/2002.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con atto finalizzato alla sola partecipazione all’udienza di
discussione.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (privo di rubrica ma centrato sulla violazione
dell’art.9 comma 14 della legge n.289/2002, per come si intende dal contesto della
declaratoria di impugnazione) la ricorrente si duole del fatto che il giudice del merito
abbia interpretato la predetta norma nel senso di considerare notificati gli avvisi di
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letti gli atti depositati

accertamento spediti in data antecedente a quella di entrata in vigore della norma
stessa, sebbene la notifica non si fosse perfezionata nei confronti del destinatario ma
solo nei confronti del mittente. In tal modo doveva considerarsi violato lo stesso
spirito della disposizione legislativa, siccome rivolta ai contribuenti che fruiscono
della definizione agevolata delle obbligazioni tributarie e che perciò non dovrebbero

Il motivo di ricorso appare manifestamente infondato, alla luce della consolidata
giurisprudenza della Suprema Corte.
Dovendosi muovere dalla premessa della pacifica perfezione della notifica
dell’avviso di accertamento di cui qui si discute (perché è la stessa parte contribuente
a affermare di avere ricevuto il provvedimento anzidetto in data 3.1.2003) ciò che
resta da acclarare è se —nel caso di specie- gli effetti di detta notifica debbano
intendersi prodotti alla data di spedizione ovvero a quella di ricezione del plico,
anche alla luce della nota pronuncia della Corte Costituzionale n.477/2002 nella
quale è stato messo in chiara evidenza che è “palesemente irragionevole, oltre che
lesivo del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa
discendere dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al notificante, ma a
soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente postale come ausiliario di questo), e
perciò del tutto estranea alla sfera di disponibilità del primo”.
Nella predetta pronuncia il Giudice delle leggi ebbe anche a precisare che il predetto
principio “per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di
notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta”.
In applicazione di detta pronuncia, dotata di effetto di integrazione del sistema
normativo, la Suprema Corte ha precisato in plurime occasioni che:”Il principio
secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si
producono per il notificante al momento della consegna del piego all’ufficiale
giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e per il destinatario al momento
della ricezione, ha carattere generale e trova applicazione non solo con riferimento
agli atti processuali, ma anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. Ne

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subire gli effetti delle notifiche tardivamente pervenute.

consegue che è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica effettuata prima dello
spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la
consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza” (Cass. Sez.
5, Sentenza n. 15298 del 10/06/2008; conforme Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26053
del 05/12/2011).

dalla S.C. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004), ditalchè è rimasto
precisato che:”La natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella
processuale) dell’avviso di accertamento tributario -che costituisce un atto
amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione enuncia le ragioni
della pretesa tributaria- non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto
processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina
tributaria” e ciò alla luce del chiaro riferimento contenuto nell’art. 60 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, alle norme sulle notificazioni nel processo civile.
La stessa applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale è stata peraltro fatta
anche in altri settori di materie (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4453 del 20/03/2012 ; Cass.
Sez. U, Sentenza n. 8830 del 14/04/2010, in quest’ultimo caso facendosi applicazione
del principio perfino alla dichiarazione spedita dal dipendente al datore di lavoro con
missiva raccomandata a mezzo del servizio postale) sicchè non resta che ritenere che
il principio di cui qui si fa applicazione si sia generalizzato e consolidato in relazione
a qualsivoglia forma di notificazione e comunicazione che abbia rilievo anche
indiretto ai fini processuali.
Consegue da quanto si è detto la inaccoglibilità degli assunti sui cui l’impugnazione
si fonda.
Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 5 luglio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati

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Si tratta di interpretazione coerente con altro principio già in precedenza enunciato

delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare gli argomenti su cui il relatore ha fondato la
proposta di soluzione della controversia, non essendovi ragione per supporre che il
principio generale messo in chiara luce nella relazione non debba applicarsi anche

si origina un termine decadenziale utile ai fini dell’impugnazione del provvedimento
anzidetto, senza che rilevi se poi detto termine sia anche —per effetto di disciplina
normativa tutt’affatto diversa quella che ne disciplina il decorso del termine per
l’impugnazione- elemento dirimente ai fini della proponibilità di istanze finalizzate
alla definizione in via breve del procedimento amministrativo e dell’obbligazione
tributaria che lo sostanzia;
che, per conseguenza delle conclusioni contenute nella relazione, il ricorso va
rigettato;
che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

all’ipotesi della notifica dell’avviso di accertamento, che è atto a decorrere dal quale

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