Sentenza Sentenza Cassazione Civile n.351 del 09/01/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 351 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 1533-2010 proposto da:
SCHIANO SALVATORE, CATZOLA IDA CTZDIA30C42F839I, nella
loro qualità di eredi del Signor SCHIANO RAFFAELE,
elettivamente domiciliati in ROMA, C/0 STUDIO ROSATI
VIA OVIDIO 10, presso lo studio dell’avvocato ANNA
BEI, rappresentati e difesi dall’avvocato MELE BRUNO,
2012

giusta delega in atti;

2978

ricorrenti

contro

ARIN S.P.A. – AZIENDA RISORSE IDRICHE DI NAPOLI
07679350632, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 09/01/2013

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato PORCELLI DONATO,
giusta delega in atti;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 02/09/200 r.g.n. 11299/05 +
1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2012 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;
udito l’Avvocato PORCELLI DONATO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2792/2009 della CORTE D’APPELLO

n. 4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 2.9.2012 la Corte di appello di Napoli, in
accoglimento dell’appello di Schiano Raffaele e in accoglimento
parziale dell’appello della ARIN spa, e in parziale riforma della
impugnata sentenza, condannava la Arin spa al pagamento in favore
degli eredi di Schiano Raffaele della somma di euro 41.918, 83 in
luogo di quella riconosciuta in prime cure per il computo dell’indennità
di incentivazione nella retribuzione per il calcolo della pensione
aziendale, in quanto riteneva prescritta la domanda per il periodo 9097 poiché la domanda di inclusione era stata richiesta solo con il
ricorso del 2002. Il diritto alla differenze pensionistiche a seguito del
riconoscimento giudiziale ( da parte del Tribunale di Napoli ) del
superiore inquadramento era sorto nel 99, ma con la relativa domanda
giudiziale del 94, proposta quando il ricorrente era già in pensione da
tre anni, non era stata richiesta l’inclusione del beneficio. Veniva
accolto anche l’appello dello Schiano con il quale si chiedeva il cumulo
tra interessi e rivalutazione sulle differenze dovute, escluso dal giudice
di primo grado. Per la ~ione di tale sentenza propongono ricorso
gli eredi dello Schiandi.,ce motivi, i quali hanno depositato anche
memoria difensiva. Resiste l’Arin spa con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega l’omessa e contraddittoria
motivazione su un fatto decisivo per la controversia; mentre si era
riconosciuto il diritto alle differenze pensionistiche derivanti
dall’inquadramento superiore dal 1990, per l’indennità di
incentivazione, che è elemento fisso e continuativo della retribuzione,
si è ritenuta la prescrizione sino al 1997.
Il motivo è infondato in quanto in ordine a tale domanda relativa al
computo dell’indennità di incentivazione nel calcolo della retribuzione
per il calcolo della pensione, la Corte di appello ha ritenuto che la
stessa fosse in parte prescritta non potendosi attribuire alla originaria
domanda del 94 di riconoscimento della qualifica superiore efficacia
interruttiva anche in ordine all’ulteriore richiesta di computo della citata
indennità. Non sussiste, quindi, alcuna contraddittorietà o omessa
motivazione sul punto nel provvedimento impugnato poiché la Corte

Udionza 2.102Q12, c‘..is.a
R.G. n. 1533/2010

territoriale ha esaurientemente argomentato sul punto della
prescrizione .
Con il secondo motivo si allega la violazione e
la falsa
applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c.: alla luce della giurisprudenza
di legittimità sussisteva l’efficacia interruttiva dell’originaria domanda
concernente il riconoscimento della qualifica superiore rispetto a tutti i
diritti da questa derivanti o in stretta concessione con questa .

Il motivo è infondato. A parte la questione posta nel controricorso
per cui l’indennità di incentivazione spetta a tutti i dipendenti e quindi la
domanda di inclusione della detta indennità nel computo della
retribuzione per determinare il trattamento pensionistico non è
strettamente dipendente ( se non per i riflessi sulla quantificazione
delle differenze ) dal riconoscimento della qualifica superiore, la Corte
di appello ha correttamente osservato che l’originaria domanda relativa
al riconoscimento della qualifica superiore non poteva avere efficacia
interruttiva in quanto nel ricorso del 1994 non vi era alcun cenno, pur
essendo lo Schiano in pensione dal 1990, al diritto attivato nel
presente procedimento. Parte ricorrente rileva che si tratterebbe di un
diritto derivato (consequenziale) dall’accertamento del primo; tuttavia
l’orientamento adottato dalla Corte territoriale appare coerente con la
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ” non è consentito al
creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un
unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste
giudiziale di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in
quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal
creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione
aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto con il
principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto
tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche
nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento,
sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi
nella parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla
soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti
processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta
tutela del suo interesse sostanziale” ( cass. Sez. U. n. 23726/2007;
cass. n. 3462/2006; cass. n. 13345/2006). Più recentemente si è
affermato, nella stessa linea argomentativa, che “in tema di
risarcimento dei danni da responsabilità civile non è consentito al
danneggiato in presenza di un danno derivante da un unico fatto
illecito.., già verificatosi nella sua completezza, frazionare la tutela
giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande,
parcellizzando l’azione extracontrattuale in quanto tale
disarticolazione dell’unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso
fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e
buona fede, per l’aggravamento della posizione del danneggiatodebitore- si risolve anche in un abuso dello strumento processuale”
cass. n. 28286/2011). Come osservato nella prima massima citata una
soluzione opposta sarebbe dissonante, anche sul piano pragmatico,
con quel principio del giusto processo tutelato unitariamente da fonti
2

P.Q.M.

La Code: rigetta il ricorso. Condanna tricorrential pagamento delle
spese

giudizio che si liquidano in euro 40,00 per esborsi ed in euro

3.000,00 per compensi oltre accessori, come per legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2.10.2012

costituzionali interne ( art. 111 Cost.), convenzionali ( ad. 6 Cedu) e
sovranazionali ( art. 47 della Carta di Nizza non applicabile – ex ad. 51
della stessa Carta- direttamente alla fattispecie, ma, certamente, fonte
di interpretazione ” libera” per l’interprete nazionale, dovendosi
presumere che le scelte nazionali siano coerenti con i principi
generali- attestati nella Carta- del diritto dell’Unione).
Applicando tale orientamento alla fattispecie la Code territoriale
ha correttamente osservato che nel 1994 lo Schiano era già da 4 anni
in pensione e che, quindi, una volta richiesto il riconoscimento del
superiore inquadramento avrebbe dovuto richiedere anche l’inclusione
dell’indennità in parola ( nella misura maggiore derivante dal
riconoscimento del superiore inquadramento ) nel calcolo della
retribuzione per la pensione aziendale, il che ha fatto solo 1’1.7.2002,
quando una parte della domanda era ormai prescritta.
Si deve quindi rigettare il proposto ricorso. Le spese di liteliquidate come al dispositivo- seguono la soccombenza.

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