Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3509 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/02/2010), n.3509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Napoli, con ordinanza n. R.G. 31133/07, depositata il

6/10/08;

nel procedimento pendente tra:

C.M.;

COMUNE DI NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

è presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 11 maggio 2007 il giudice di pace di Napoli ha rigettato la opposizione proposta da C.M. avverso il Comune di Napoli, relativa ad ordinanza ingiunzione riferita ad un verbale dell’8 novembre 2001. Ha motivato il rigetto adducendo “incompetenza per materia”; ha sommariamente indicato con la parola “tributi” (per quanto è possibile comprendere dalla grafia dell’estensore) il senso della declaratoria.

Il C. ha riassunto il giudizio innanzi al tribunale di Napoli. Il Comune ha resistito costituendosi ritualmente in giudizio. Il giudice monocratico del tribunale, rilevato che sussiste la competenza per materia del giudice di pace, ha sollevato conflitto di competenza innanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 47 c.p.c., con ordinanza resa all’udienza.

Ha rilevato che l’opposizione concerne sanzione amministrativa irrogata con determinazione dirigenziale per violazione della L. n. 287 del 1991, artt. 3 e 10, in materia di autorizzazione all’apertura e al trasferimento di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e di bevande; che tale materia non è sottratta dalla L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, alla generale competenza del giudice di pace.

Le parti non si sono costituite nel procedimento per regolamento di competenza. Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 4, e art. 380 bis c.p.c..

Il relatore ha così motivato: “L’istanza appare fondata, atteso che la violazione di cui si tratta non concerne la materia dei tributi, nè attiene alìigiene degli alimenti e delle bevande, ma al rilascio di un’autorizzazione necessaria qualora si voglia procedere alla somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, cioè a un adempimento burocratico che disciplina il commercio e che solo di riflesso coinvolge gli aspetti relativi all’igiene e alla sanità degli alimenti”.

Non sono state depositate memorie.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della relazione, giacchè il provvedimento sanzionatorio concerne la L. n. 287 del 1991, artt. 3 e 10, che non attengono alla materia di cui alla L. n. 689, art. 22 bis, lett. E, (igiene degli alimenti e delle bevande), ma alle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni necessarie al commercio. Come ha rilevato il tribunale che ha sollevato il conflitto, non risulta applicata neppure alcuna sanzione riconducibile al disposto dell’art. 22 bis. L’istanza va pertanto accolta.

Discende da quanto esposto la individuazione del giudice di pace di Napoli quale giudice competente per l’opposizione; va fissato termine di 90 giorni per la riassunzione.

Non v’è luogo per la liquidazione delle spese di lite con riguardo a questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del giudice di pace di Napoli. Fissa termine di giorni 90 per la riassunzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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