Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3509 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3509 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 29173-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
TERMASOLARIUNI SRL IN LIQUIDAZIONE ;

– intimate avverso la sentenza n. 4656/18/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALI di PAI,ERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 11/11/2015;

Data pubblicazione: 14/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
MANZON.
Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.

Con sentenza in data 13 ottobre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, dichiarava
inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio
locale, avverso la sentenza n. 142/9/11 della Commissione tributaria
provinciale di Catania che aveva accolto il ricorso della Termasolarium
srl in liquidazione contro la cartella di pagamento IVA 2000. La CTR
osservava in particolare che l’appello agenziale doveva considerarsi
intempestivo in quanto unica data certa di spedizione dello stesso
poteva considerarsi il 13 aprile 2012, quindi successiva allo scadere del
termine decadenziale per proporre l’impugnazione (10 aprile 2012,
essendo la sentenza appellata stata depositata il 24 febbraio 2011 ed, in
assenza di notifica della sentenza stessa, essendo il termine, ancora,
annuale con l’aggiunta di 46 giorni per sospensione feriale, in virtù
della normativa applicabile

ratione temporzis).

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia
delle entrate deducendo un motivo unico.
società contribuente intimata non si è difesa.
Considerato che:
Con l’unico mezzo dedotto —ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.
proc. civ.- l’Agenzia fiscale ricorrente si duole della violazione/falsa
applicazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la
CTR ha rilevato d’ufficio l’inammissibilità, per intempestività, del suo
appello, basandone in fatto la decisione sulla circostanza che non fosse
Ric. 2016 n. 29173 sez. MT – ud. 11-01-2018
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Rilevato che:

stata esibita la ricevuta di spedizione del gravame medesimo, senza
peraltro su tale questione provocare il contraddittorio con essa
appellante, unica parte costituita, e quindi metterla in condizione di
provare altrimenti la tempestività dell’appello medesimo.
La censura è infondata.

natura meramente processuale e dunque non rientra nella previsione di
cui all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., che riguarda invece
l’obbligatorietà del contraddittorio preventivo con le parti solo quando
la questione di merito rilevata d’ufficio sia di merito (cfr. in questo
senso Sez. 2 – , Sentenza n. 24312 del 16/10/2017, Rv. 645795 — 01).
Peraltro va soggiunto che, appunto per la natura meramente
processuale della questione medesima, in relazione ad essa questa
Corte è “giudice del fatto” e pertanto può comunque, sempre d’ufficio
trattandosi dell’ammissibilità dell’appello e quindi dell’eventuale rilievo
del giudicato interno (cfr. ex plinibus, Sez. 1, Sentenza n. 15627 del
27/07/2016, Rv. 640669 —01), giudicarne nel merito.
Ciò posto in &line, va detto che la statuizione della CTR siciliana di
inammissibilità del gravame agenziale appare pienamente corretta,
dovendosi ribadire che «Nel processo tributario, non costituisce
motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato
notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto
che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il
termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del
destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta
di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di
spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura
meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima
Ric. 2016 n. 29173 sez. MT – ud. 11-01-2018
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La questione rilevata d’ufficio dal giudice tributario di appello ha

funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione;
invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione
manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione
sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività
della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del

di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel
processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in
giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la
notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data
della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte
del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla
ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017, Rv. 644364 03- 02).
Ne deriva dunque la piena correttezza della pronuncia di
inammissibilità dell’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale,
avendo rilevato in fatto il giudice tributario di appello che, mancando
la data di spedizione dell’ atto di impugnazione sia nella ricevuta
correlativa sia nell’avviso di ricevimento, unica data certa è quella della
ricezione dell’atto stesso da parte della società contribuente appellata
ossia il 13 aprile 2012, che è però successiva a quella del 10 aprile 2012
nella quale scadeva il termine “lungo”,

ratione temporis annuale,

maggiorato della sospensione feriale, ratione temporis di 46 giorni,
essendo stata la sentenza appellata depositata il 24 febbraio 2011 e non
essendo stata la medesima notificata.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese stante la mancata difesa della società contribuente
intimata.
Ric. 2016 n. 29173 sez. MT – ud. 11-01-2018

plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione
a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13
comma 1- q/tater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Sez. 6 – L, Ordinanza
n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714— 01).

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

Il I3111
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