Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3509 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 26/06/2019, dep. 12/02/2020), n.3509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19604-2018 proposto da:

C.S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA MASSIMO 21, presso lo studio dell’avvocato ULDERICO

CAPOCASALE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CATANZARO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SAVERIO MOLICA,

SANTA DURANTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3624/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

La CTR della Calabria con sentenza n. 3624/2/2017, depositata il 22.12.2017 non notificata, accoglieva l’appello del Comune di Catanzaro nei confronti di C.S.V. su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento ICI 2004 e 2005 sul presupposto che l’avviso fosse correttamente motivato e il tributo dovuto in considerazione della destinazione urbanistica del terreno.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria.

Il Comune di Catanzaro resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 116 c.p.c; violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7; violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59; violazione della L. n. 142 del 1990; violazione della L. n. 267 del 2000, art. 48, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; deduce in particolare che la CTR non aveva valutato che l’amministrazione, pendente il ricorso avverso l’originario avviso di accertamento, aveva notificato un ulteriore accertamento sulla scorta della rettifica dell’atto originario, senza allegare la documentazione richiamata, senza nulla motivare in relazione a tale circostanza.

La censura è inammissibile.

In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione, nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso (Sez. 5, n. 16147 del 28/06/2017; Sez. 5, n. 9536 del 19/04/2013; Cass. 17215/2018).

Nella specie nella sentenza impugnata non si fa alcun riferimento a un diverso accertamento notificato nel corso del giudizio e il ricorrente non ha nemmeno allegato in quale atto processuale la circostanza sia stata dedotta e quando e dove il documento prodotto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 118disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, lamentando che la Commissione di II grado aveva omesso l’attività istruttoria e non aveva esplicitata le ragioni della decisione.

La censura è inammissibile.

Come questa Corte ha già avuto occasione di statuire (Cass. sez. 1 n. 19443 del 23/9/2011) “in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse” (conf. a Cass. Sez. 3, n. 10295 del 7/5/2007; Cass. 15115/2019). Nella specie dalla lettura del motivo non è dato enuclerare con esattezza il vizio denunciato, che appare essere una generica critica della decisione impugnata.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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