Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3509 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.P., Residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 05/29/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di Roma, Sezione n. 29, in data 29.01.2008, depositata il

18 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 8446/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 05/29/2008, pronunziata dalla C.T.R. di Roma, Sezione n. 29, il 29.01.2008 e DEPOSITATA il 18 febbraio 2008.

Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia Entrate, a motivo che la copia del ricorso, notificato tramite posta, era stata depositata senza la copia della ricevuta di spedizione del plico raccomandato, con il solo avviso di ricezione.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, dovuta a seguito revoca benefici fiscali goduti in sede di rogito, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 e art. 53, comma 2.

3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso, sembra possa decidersi in coerenza al principio, già applicato da questa Corte, secondo cui In tema di contenzioso tributario, non costituisce motivo di inammissibilità, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex artt. 53 e 33 dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che, all’atto della costituzione, l’appellante depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione. Anche l’avviso di ricevimento, infatti, riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente (Cass. n. 4615/2008).

5 – Si ritiene, posto che la decisione impugnata ha fatto malgoverno di tale principio, che sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR del Lazio, procederà al riesame e quindi, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito e sulle spese, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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