Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3508 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/02/2010), n.3508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15784/2008 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 61,

presso lo studio dell’avvocato VENETO ARMANDO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LUZZI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in VICO DELLE ORSOLINE 25, ROMA, Plesso lo studio

dell’avvocato DOMENICO MARIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALTOMARE HERMAN, giusta Delib. Giunta Comunale 9 giugno 2008, n.

146, e giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ETR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1506/2007 del GIUDICE DI PACE di COSENZA del

2.5.07, depositata il 07/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata comunicata alle parti ex art. 380 bis c.p.c., relazione del seguente tenore: “il 30 marzo 2006 l’avv. G. ha impugnato la cartella di pagamento notificatagli il 18 marzo 2006, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, a seguito di verbale elevato dalla polizia municipale del comune di Luzzi. Come riferisce nell’odierno ricorso, G. deduceva l’illegittimità della cartella per più motivi e rilevava che il verbale non era stato notificato nei termini di legge. Il giudice di pace di Cosenza ha respinto l’opposizione con sentenza del 2 maggio 2007. G. ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito il comune di Luzzi con controricorso. Il concessionario ETR spa è rimasto intimato. Va rilevata l’inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di motivi. In primo luogo alla specie è applicabile ratione temporis la novella di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, a mente della quale le sentenze emesse dopo il 1 marzo dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa o rimesse alla sua giurisdizione equitativa non sono più direttamente ricorribili in cassazione, ma sono soggette ad appello, essendo stato abrogato la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, e novellato l’art. 339 c.p.c. (SU 27339/08; Cass. 28147/08). Giova rilevare che nel caso di specie è stata esperita opposizione a cartella esattoriale in funzione recuperatoria, assumendo la omessa o tardiva notifica da parte dell’ente procedente; correttamente è stato quindi seguito, sulla base della prospettazione, il rito previsto dalla L. n. 689 del 1981.

A seguito della novella del rito previsto in sede di legittimità, il ricorso deve inoltre concludersi ex art. 366 bis c.p.c., con la formulazione di un quesito di diritto relativamente ai motivi che denunciano violazione di legge, come nel caso del primo motivo dell’odierno ricorso.

Quanto al secondo motivo, esso contiene la indicazione del fatto controverso, ma si limita d enunciarla, non esponendo la rilevanza delle ragioni della doglianza. Vi si sostiene infatti l’omessa notifica del verbale anteriormente alla notifica della cartella, mentre in sentenza si afferma che la notifica vi fu e che l’opposizione alla cartella era un tentativo di tardiva opposizione. Il ricorrente avrebbe dovuto quindi confutare questa ratio decidendi indicando risultanze utili a smentirla”.

Parte ricorrente ha depositato memoria. Sostiene che per effetto della riforma dell’art. 339 c.p.c., sono escluse dall’appellabilità le violazioni di legge, ricorribili solo per cassazione”. L’argomento è inconferente, posto che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113 c.p.c., come dispone la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1. Peraltro le Sezioni Unite hanno già affermato che “Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale della motivazione.

Non sussisterebbe quindi in ogni caso la diretta ricorribilità per cassazione invocata dall’istante (SS.UU. 27339/08).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, restando superflua ogni ulteriore motivazione inerente gli altri motivi di inammissibilità opportunamente rilevati in sede di relazione.

Si fa luogo alla condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in favore del resistente costituito in giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 400,00, per onorari, 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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