Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3508 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3508 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MANZON ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 19301-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI
13(- )RTOGFIESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DEI i f)
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
G. \ROZZO ANTONINO MAURIZIO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO ANTONIO MARIA CACOPARDO,
LORENZO ROMANO;

– contro ricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2018

avverso la sentenza n. 174/18/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONAI,E di PAI,ERMO SEZIONI
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 20/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del
Presidente e del Relatore.
Rilevato che:
Con sentenza in data 1 dicembre 2015 la Commissione tributaria
regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, accoglieva l’appello
proposto da Garozzo Antonino Maurizio e dichiarava di contro
inammissibile quello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale,
avverso la sentenza n. 26/4/13 della Commissione tributaria
provinciale di Catania che aveva parzialmente accolto il ricorso del
Garozzo contro gli avvisi di accertamento IRAP, IRPEF ed altro, IVA
ed altro 2004-2005. La CTR osservava in particolare che il gravame del
contribuente andava accolto in relazione alla eccezione di mancata
osservanza del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge
212/2000, mentre quello agenziale doveva appunto essere dichiarato
inammissibile poiché l’appellante Ente impositore non aveva
depositato la copia della ricevuta di spedizione dell’appello tramite il
servizio postale.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia
delle entrate deducendo quattro motivi.
Resiste con controricorso il contribuente.
Considerato che:
Con il primo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.l’agenzia fiscale ricorrente si duole di violazione/falsa applicazione
Ric. 2016 n. 19301 sez. MT – ud. 11-01-2018
-2-

MAN ZON.

dell’art. 12, comma 7, legge 212/2000, poiché la CIR ha affermato
l’invalidità degli atti impositivi impugnati in quanto emessi senza il
rispetto del termine dilatorio in tale disposizione legislativa previsto.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:

fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di
contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta
l’invalidità dell’atto purché il contribuente abbia assolto all’onere di
enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non
abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente
per i tributi “armonizzati”, mentre, per quelli “non armonizzati”, non è
rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato
vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti
specificamente sancito» (Sez. U, Sentenza n. 24823 del 09/12/2015,
Rv. 637604 – 01);
-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali, non sussiste per l’Amministrazione finanziaria alcun obbligo di
contraddittorio endoprocedimentale per gli accertamenti ai fini Irpeg
ed Irap, assoggettati esclusivamente alla normativa nazionale,
vertendosi in ambito di indagini cd. “a tavolino”» (Sez. U, Sentenza n.
24823 del 09/12/2015, Rv. 637605 — 01).
Pacifico che nel caso di specie si tratti di verifiche fiscali effettuate
senza accesso presso il contribuente, la sentenza impugnata appare
dunque sicuramente difforme da entrambi i principi di diritto enunciati
con detti arresti giurisprudenziali, mancando del tutto ogni
accertamento da parte del giudice tributario di appello in ordine alla
“prova di resistenza” (non mera pretestuosità dell’opposizione) per
quanto riguarda l’1VA.
Ric. 2016 n. 19301 sez. MT – ud. 11-01-2018
– 3-

-«In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche

Con il secondo mezzo —ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.
civ.- la ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione dell’art. 54,
d.lgs. 546/1992, poiché la CTR ha dichiarato inammissibile il suo
gravame avverso la sentenza della CTP a causa dell’ omesso deposito
della ricevuta di spedizione dello stesso a mezzo posta, dovendo

successivamente a quello del contribuente.
La censura è fondata.
Va infatti ribadito che:
-«Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del
ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo
del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante),
al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla
ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché
nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata
dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con
proprio timbro datano. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento
è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge
assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non
idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente
dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può
essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o
dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata
dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per
l’impugnazione dell’atto (o della sentenza)»; «Nel processo tributario, il
termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o
dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale
universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a
Ric. 2016 n. 19301 sez. MT – ud. 11-01-2018
-4-

peraltro considerarlo appello incidentale in quanto proposto

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della
ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge
considera equipollente alla ricezione)» (Sez. U, Sentenza n. 13452 del
29/05/2017, Rv. 644364 – 03- 02).
La sentenza impugnata è evidentemente difforme dai principi di diritto

CFR non ha operato alcun accertamento in fatto circa la tempestività
del gravame proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, e della
costituzione dell’agenzia fiscale stessa, trattandosi all’evidenza di un
appello principale “convertito” in appello incidentale.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al primo ed al
secondo motivo, assorbiti il terzo ed il quarto, con rinvio al giudice a
quo per nuovo esame che tenga necessariamente conto di detti principi
di diritto, applicandoli in concreto.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il
terzo ed il quarto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di
Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente
giudizio.
Così deciso in Roma, 11 gennaio 2018

espressi in tali arresti giurisprudenziali e va comunque rilevato che la

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA