Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3508 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7821/2015 proposto da:

RINNOVAMENTO 2015 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA SCROFA 57,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIANCARLO

ZOPPINI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4951/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 07/07/2014, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La società Rinnovamento 2015 srl, in qualità di incorporante la Marcus Immobiliare srl in liquidazione, propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 4951/20/2014, depositata in data 30/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bise D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per IRES, ritenute alla fonte ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2005, avendo l’Ufficio rilevato che il credito, sorto nell’anno 2004, non era stato riportato nella relativa dichiarazione IVA, in quanto non presentata – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente, rilevando che, malgrado l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, riguardante il periodo d’imposta in cui era maturato il credito, non consentisse all’Amministrazione finanziaria di disconoscere detto credito portato in detrazione nell’anno successivo, tuttavia la contribuente “non aveva fornito prova documentale della legittimità della detrazione operata e del relativo credito maturato”.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente (la quale allegava documentazione ulteriore a sostegno delle proprie ragioni), hanno sostenuto che, in caso di omessa dichiarazione annuale, al contribuente è, in ogni caso, preclusa la possibilità di recuperare il credito d’imposta attraverso il meccanismo della correlativa detrazione nell’anno d’imposta successivo, salvo il diritto ad azionare il rimborso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, art. 19, comma 1 e art. 178, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE.

2. La censura è fondata.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 17757/2016) ha di recente affermato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Ancora, queste sezioni unite, recentemente pronunziando in tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, hanno affermato che: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa (…) e dall’istanza di rimborso (…), in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”; sicchè, concludono sempre le sezioni unite, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale (Cass. Sez. ud. 7 giugno 2016 – dep. 30 giugno 2016, n. 13378).

Ora, non avendo oltretutto la C.T.R. neppure esaminato la documentazione prodotta a dimostrazione dell’effettività sostanziale del credito d’imposta, sull’errato assunto che non potesse la contribuente portare in detrazione un credito IVA maturato in un periodo d’imposta per il quale la stessa aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale, la sentenza non è conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. del Lazio.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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