Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3507 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/02/2010), n.3507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13077/2008 proposto da:

G.M., A.G., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA BARTOLO,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELEFANTE

ENRICO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

REGGIANA ALIMENTARI SPA (di seguito anche REAL SpA) in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO GIUSEPPE

TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato MORERA UMBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERRARI GABRIELE,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1242/2 007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA

del 26.6.07, depositata il 07/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE CASCOLA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Bartolo Spallina che si riporta

agli scritti e chiede la trattazione del ricorso in pubblica

udienza;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO

che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c., del seguente tenore: Con sentenza del 7 novembre 2007 la Corte d’appello di Bologna, riformando la sentenza resa dal tribunale locale il 21 maggio 2003, ha respinto la domanda proposta dai ricorrenti, volta a far cessare immissioni rumorose, provenienti dagli impianti di refrigerazione del supermercato di proprietà della convenuta.

G.M. e A.G. hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a un complesso motivo, che denuncia violazioni di legge e vizi di motivazione. La REAL spa ha resistito con controricorso. Come rilevato dal controricorrente, il motivo di ricorso è inammissibilmente formulato e mira a una non consentita rivisitazione in fatto delle vicende di causa.

Sono lamentati violazione dell’art. 844 c.c., dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione “su punti decisivi della controversia”. Il motivo si conclude con due “quesiti di diritto”. Il primo mira a far affermare alla Corte Suprema se la tollerabilità delle immissioni acustiche nei rapporti tra vicini deve essere valutata con esclusivo riferimento ai limiti delle emissioni acustiche prescritti dalle leggi speciali (in particolare dalla L. n. 477 del 1995, sul c.d. inquinamento acustico) oppure prescindendo da essi e tenendo conto invece della concreta situazione di fatto.

Trattasi di quesito inconferente, perchè parte dal presupposto che unico criterio di giudizio utilizzato dai giudici d’appello sia stato quello desunto dai parametri di cui alla legge speciale, erroneamente sostituito al criterio della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c.. Trattasi di presupposto contrastante con la motivazione della sentenza impugnata, che ha comunque avuto di mira la tollerabilità delle immissioni, tanto da considerare i criteri di cui alla L. n. 477, solo un utile parametro di riferimento per valutare detta tollerabilità e non un automatico discrimine della tollerabilità stessa. Ha infatti discusso ed esaminato anche i risultati provenienti dai rilevamenti dell’ARPA, nonchè le deposizioni dei testimoni. Non è quindi conferente la denuncia di violazione di legge che sta al fondamento del quesito.

Quanto al secondo “quesito”, forse qualificabile come indicazione del fatto controverso relativo al vizio di motivazione denunciato, con esso i ricorrenti chiedono alla corte Suprema se le deposizioni dei testi hanno valenza probatoria o costituiscono valutazioni e giudizi privi di valenza probatoria. Trattasi di quesito (se rivolto alla violazione delle norme in tema di prova) del tutto inconferente (V Cass. Su 14385/07), posto che è interrogativo puramente retorico chiedere se una prova testimoniale possa avere valore di prova. La parte che lamenti la sottovalutazione o la cattiva valutazione di risultanze istruttorie deve denunciarla quale vizio di motivazione. In tal caso deve però sottostare al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone l’integrale trascrizione del testo della risultanza controversa e la critica specifica delle argomentazioni del giudicante di merito. Tutto ciò non si rinviene in ricorso, così come non è indicato nelle forme di cui all’art. 366 bis c.p.c., (su cui v. Cass. 16002/07; SU 7258/07) alcun altro fatto controverso rilevante ai fini del vizio di motivazione.

Parte ricorrente ha depositato memoria. In essa parte ricorrente torna a sostenere che la Corte d’appello si è adagiata sulle conclusioni della consulenza, “effettuata in esclusivo riferimento ai criteri di tollerabilità stabiliti dalla L. n. 447 del 1995”, senza riferirsi all’art. 844 c.c., e senza esaminare i rilievi ARPA e le deposizioni dei testimoni.

Il Collegio, esaminati gli atti, condivide pienamente la relazione. La rilettura della sentenza vale a smentire la tesi difensiva. A pag. 13 la sentenza, dopo aver riassunto adeguatamente l’oggetto delle indagini della ctu, ha ben evidenziato che le immissioni di rumore riscontrate risultavano essere nel rispetto dei limiti di legge “e comunque non eccedenti il limite della normale tollerabilità”. Risulta quindi evidente che i giudici di merito hanno avuto ben presente la regola di giudizio fondamentale in materia, dettata dall’art. 844 c.c.. Essi hanno poi valutato la congruità della relazione acquisita anche alla luce delle rilevazioni eseguite dall’ARPA, spiegando di doverle disattendere perchè attuate senza rispettare, tra l’altro, le disposizioni di legge in materia “con riferimento alla lunghezza del cavo, ai filtri o al campo di frequenze del fonometro, all’ultima taratura eseguita sulla strumentazione”.

Hanno sì riportato che il ctu aveva segnalato l’opportunità di completare le rilevazioni, ma, dopo ulteriore discussione sulla relazione d’ufficio svolta a pag. 14, hanno ritenuto prevalente e sufficiente per la decisione l’insieme degli accertamenti eseguiti. La motivazione della sentenza impugnata è quindi passata diligentemente ad esaminare le deposizioni dei testi – e in particolare quelle M., G. e L. – e – dopo averne riferito il contenuto – si è ben guardata, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente – dall’affermare che le testimonianze non hanno valore di prova (è questo l’oggetto del secondo “quesito”). Ha invece evidenziato che quelle dichiarazioni, di quel contenuto (l’aver deciso in ambito condominiale di avvertire l’amministratore o il fatto che i vetri dell’appartamento al secondo piano avessero tremato) non avevano “la stessa valenza probatoria” delle risultanze della ctu, trattandosi “di valutazioni e giudizi personali”. Dal che si evince che se le testimonianze avessero addotto riscontri più significativi e meno soggettivi, avrebbero potuto avere diversa valutazione. Con il che la sentenza ha anche confermato la piena fedeltà all’obbligo di esaminare “la concreta situazione di fatto”, come sollecita il primo quesito.

Le doglianze di parte ricorrente sono quindi inconferenti perchè prospettate sulla base di una lettura della sentenza che non corrisponde alla obbiettiva sostanza della decisione. Va poi ricordato, come ha già fatto sinteticamente la relazione, che i vizi della motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 6064/08; 18709/07; 17076/07). Giova inoltre ribadire che il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Conseguentemente, alla cassazione della sentenza per vizi di motivazione si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte.” (Cass. 15805/05; 9243/07).

Alla luce di questi principi, la puntuale motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure che le sono state portate, essendo tessuta con argomentare logicamente ineccepibile e restando immune dagli errori giuridici denunciati.

Peraltro, come già rilevato, nel proporre una diversa valutazione delle risultanze ARPA o di quelle testimoniali, parte ricorrente, in grave violazione del dovere di autosufficienza del ricorso, non ha riprodotto testualmente i passaggi di dette risultanze che avrebbero potuto, per la loro decisìvità, giustificare un giudizio di incompletezza o illogicità della motivazione.

Discende da quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, liquidate in Euro 3.500,00, per onorari, 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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