Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3507 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 12/02/2020), n.3507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso promosso da:

V.G., rappr. e dif. dall’avv. Francesco Caretti e dall’avv.

Giacomo Criscenti, elett. dom. in Firenze, presso il loro studio in

Vittorio Veneto n. 4, avv.caretti.libero.it, come da procura in

comparsa di costituzione nel giudizio di merito e su foglio

separato;

– ricorrente –

Contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE SOC. COOP.;

MAGNETE SECURITISATION S.R.L., cessionaria del credito di Cassa di

Risparmio di Firenze s.p.a.;

ITHACA SERVICING S.R.L., procuratore di Magnete Securitisation

s.r.l.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza Trib. Firenze 14

marzo 2019 nel procedimento r.g. 3351/2015;

sulle conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della

Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per l’inammissibilità

del regola mento;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. V.G., nella causa R.G. 3351/2015 pendente avanti al Tribunale di Firenze, avversa l’ordinanza Trib. Firenze 14.3.2019 (emessa dal giudice S.C.), con cui la causa stessa è stata rimessa alla decisione del collegio, previa assegnazione alle parti del termine di giorni 30 per deposito di comparsa conclusionale e 20 per note di replica;

2. il ricorrente, sul presupposto che il giudizio ordinario assegnato al citato magistrato istruttore ha per oggetto la “revocazione di sentenza ex art. 395 c.p.c., commi 1 e 6” e che lo stesso è “un giudice fallimentare e non un giudice ordinario”, ne adduce la “incompetenza per materia” a trattare il procedimento; aggiunge che lo stesso magistrato è il giudice delegato del fallimento n. R.G. 16952/2000 “che ha colpito il sig. V.G., la cui sentenza di fallimento n. 299/2000 è appunto oggetto di revocazione”; chiede pertanto che sia ordinata la prosecuzione del giudizio avanti ad altro giudice ordinario, con termine per la relativa riassunzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. il ricorso è inammissibile, dovendosi osservare – sotto il primo profilo – che anche per tale vicenda opera il principio, cui va data continuità, per cui “è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti del giudice che, anche solo disponendo la prosecuzione della trattazione del giudizio, affermino o presuppongano la ritualità dell’assegnazione dell’affare al medesimo in base alle tabelle di ripartizione degli affari previste dal R.D. n. 12 del 1941, art. 7-bis, sia perchè per i criteri di ripartizione della competenza va fatto riferimento nel suo complesso all’ufficio al quale il giudice appartiene o che esso riveste, sia perchè comunque non involge giammai una questione di competenza l’assegnazione di un affare ad uno piuttosto che ad altro magistrato in imprecisa applicazione dei relativi criteri tabellari; nè un’eventuale irritualità nell’applicazione delle tabelle di composizione dell’ufficio o di ripartizione degli affari all’interno del medesimo può mai dare luogo ad un vizio del provvedimento giurisdizionale conseguente” (Cass. 11332/2019);

2. lo stesso criterio regolatore è stato poi ribadito in Cass. s.u. 19882/2019 quanto al “rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario”, statuendosi che esso “non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita”; l’affermazione a maggior ragione resiste al vaglio della disamina dell’incardinamento tabellare nella cd. sezione fallimentare, rispetto alle attribuzioni di procedimenti a giudici che ne facciano parte e che, come tali, non compongono una vera e propria sezione specializzata, all’epoca dei fatti – tra l’altro – in nessun modo riordinante la competenza per materia e territorio in deroga rispetto ai comuni criteri (così il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 27, ma solo per le controversie derivanti dalle amministrazioni straordinarie, norma entrata in vigore il 16 marzo 2019);

3. quanto al secondo profilo, ne va affermata l’inammissibilità già per la genericità assoluta della censura, che manca di un qualsiasi riferimento anche per sola menzione numerica ad una specifica norma impediente, nè sviluppa una qualche forma di contrasto argomentativo da cui sia desumibile l’implicito ragionamento invocato; in ogni caso, il motivo contesta che il magistrato, giudice delegato di un fallimento, possa adottare – in un procedimento diretto alla revocazione della sentenza di fallimento e come sopra riassunto – un provvedimento di assegnazione della causa in decisione, in qualità di giudice istruttore; viene così impugnato un atto a valenza ordinatoria (Cass. 14933/2005), senza assumere in alcun modo i diversi tratti della ricusazione, non potendo perciò il ricorso determinare alcun arresto, tramite il mezzo indiretto dell’improprio regolamento di competenza, di un’attività procedimentale cui all’opposto quel giudice resta tenuto (Cass.20573/2015, 11331/2019), fino ad eventuale sostituzione processuale, trattandosi di competenza cd. interna, estranea al perimetro di controllo dell’art. 42 c.p.c.;

con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, si dà atto che sussistono i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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