Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3507 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7645-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO RISANAMENTO IDRICO TERRITORIO COMUNI VERMEZZO E ZELO

SURRIGONE IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5184/15/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA del 21/07/2014, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta- nella camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti del Consorzio Risanamento Idrico Territorio dei Comuni di Vermezzo e Zelo Surrigone in liquidazione (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 5184/15/2014, depositata in data 6/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis, per IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2005, avendo l’Ufficio rilevato che il credito, sorto, in parte, nell’anno 2003, in parte, nell’anno 2004, non era stato riportato nella dichiarazione IVA anno 2004, in quanto non presentata – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, essendo stata dimostrata l’effettiva sussistenza dei crediti come da registri IVA prodotti. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54 bis e 55 del, avendo la C.T.R. riconosciuto il diritto della società contribuente di riportare il credito nella dichiarazione per l’anno d’imposta 2005, attraverso il meccanismo della compensazione, ancorchè la medesima avesse omesso di presentare nei termini di legge la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente e nel quale tale credito era sorto in parte, dovendo invece in tal caso il contribuente necessariamente avanzare istanza di rimborso nei termini di legge.

2. La censura è infondata. Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 17757/2016) ha, di recente, affermato il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Ora, pacifica la dimostrazione dell’effettività sostanziale del credito d’imposta, la sentenza della C.T.R. è conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato da parte della ricorrente, poichè il disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater non si applica all’Agenzia delle Entrate (Cass. SSUU 9938/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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