Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3506 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 30/09/2009, dep. 15/02/2010), n.3506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Milano, con ordinanza n. R.G. 14811/07, del 19/11/07,

depositata il 23/11/07;

nel procedimento pendente fra:

D.S.R.;

COMUNE DI MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

E’ Presente il P.G. in persona del Dott. PASQUALE PAOLO MARIA

CICCOLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Questa Corte, nella controversia in esame ha già avuto modo di giudicare su un regolamento di competenza e nella ordinanza n. 11387/05 ha così riassunto la vicenda:

“Con atto 24/7/2002 D.S.R. proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, emessa dalla s.p.a. Esatri, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento Euro 30.076.05 a titolo di sanzioni per numerose violazioni del codice della strada.

Con sentenza 31/5/2003 l’adito giudice di pace di Milano – rilevato che l’opponente era un magistrato in servizio presso l’Ufficio del giudice di pace di Milano – in ossequio a quanto disposto dall’art. 30 bis c.p.c., dichiarava la propria incompetenza e la competenza del giudice di pace di Brescia. Il D.S. riassumeva la causa innanzi al giudice di pace di Brescia il quale, con ordinanza 14/6/2004, sollevava di ufficio regolamento di competenza rilevando che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 147 del 13/5/2004, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma dettata dall’art. 30 bis c.p.c., posta a base della pronuncia di incompetenza del giudice di pace di Milano”.

Ha poi ritenuto inammissibile l’istanza, stabilendo che:

“In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest’ultimo, ove si ritenga a sua volta incompetente per essere stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione regolatrice della competenza posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile al giudizio in corso (nella specie, l’art. 30 bis c.p.c., dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost., 13 maggio 2005, n. 147), deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza, non potendo sollevare un inesistente conflitto negativo ex art. 45 c.p.c.”.

Il Giudice di Pace di Brescia, preso atto della decisione di questa Corte, ha pronunciato sentenza di incompetenza, pubblicata il 5 luglio 2006, con la quale si è dichiarato incompetente, in favore del tribunale di Milano, facendo ricorso a due criteri, quello per materia, con riguardo al disposto della L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, comma 2, e quello per valore in relazione al comma 3. Ha ritenuto operante il cumulo tra le numerose sanzioni irrogate, ai sensi dell’art. 10 c.p.c., ed ha rimesso la causa al tribunale milanese, territorialmente individuato in ragione della provenienza dal Comune di Milano dei verbali posti a base della cartella impugnata.

D.S. ha riassunto la causa davanti al tribunale ambrosiano, che con ordinanza del 23 novembre 2007 ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza. In motivazione ha contestato l’assunto del giudice rimettente, ravvisando al competenza funzionale del giudice di pace, con esclusione dell’applicabilità del cumulo ex art. 10 c.p.c..

Attivata la procedura in camera di consiglio, con ordinanza 10 dicembre 2008 questa Corte ha disposto l’acquisizione di atti mancanti nel fascicolo trasmessole; dopo l’acquisizione, la causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 30 settembre 2009.

L’opponente e gli opposti non sono intervenuti nel procedimento.

L’istanza è fondata. Cass. 15694/05 ha già avuto modo di affermare che in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 205, comma 3, e L. n. 689 del 1981, art. 22 bis, attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne sia il valore”, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’art. 7 c.p.c., comma 2, atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio. Ha inoltre conseguentemente ritenuto che l’art. 104 c.p.c., nel prevedere che domande formulate nei confronti della stessa parte (anche non altrimenti connesse) ed appartenenti alla competenza di giudici diversi possano essere proposte davanti al medesimo giudice a causa del vincolo di connessione soggettiva, consente la deroga, per espresso richiamo all’art. 10 c.p.c., comma 2, alla sola competenza per valore in favore del giudice superiore e non anche la deroga alla competenza per materia del giudice inferiore, se essa è attribuita senza alcun limite di valore in dipendenza del rapporto dedotto in giudizio. Pertanto erra il giudice di pace che neghi la propria competenza in una causa relativa ad opposizione avverso più atti di contestazione di violazioni del codice della strada, attribuita alla sua competenza per materia, in ragione del cumulo del valore.

Ne consegue che la competenza sulla controversia instaurata dal D.S. va attribuita al giudice di pace di Milano, inizialmente adito, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta entro novanta giorni.

Non v’è luogo per la liquidazione delle spese di questo procedimento (Cass. 21737/04).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; dichiara la competenza del giudice di pace di Milano. Fissa termine di giorni 90 per la riassunzione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 30 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA