Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3506 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3506 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21981/2016 R.G. proposto da
DIMITA GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Fiorentino, con
domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di
cassazione;
– ricorrente contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE SOC. COOP. A
R.L., in persona del presidente p.t. Costante Leone, rappresentata e difesa
dall’Avv. Eva Larato, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari n. 721/16 depositata il 18
luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017

Data pubblicazione: 14/02/2018

dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Giuseppe Dimita ha proposto ricorso per cassazione, per un
solo motivo, avverso la sentenza del 18 luglio 2016, con cui la Corte d’appello
di Bari ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa
il 15 marzo 2011 dal Tribunale di Bari, che aveva accolto la domanda di divi-

proposta dalla Banca di Credito Cooperativo di Santeramo in Colle nei confronti del ricorrente e di Giuseppe, Angelo Vito, Anna Maria, Carlo, Michele,
Nicola e Pasqua Dimita;
che la Banca ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del
14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma
semplificata.

Considerato che la memoria depositata dal ricorrente a mezzo posta elettronica certificata è inammissibile, in quanto, oltre ad essere pervenuta dopo
la scadenza del termine previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ., risulta irritualmente trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, non utilizzabile,
allo stato, nel giudizio di legittimità, non essendo ancora applicabile in questa
sede la disciplina del processo civile telematico;
che con l’unico, complesso motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia
la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 83, 156 e 182 cod. proc. civ.,
nonché la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione e l’omesso esame
di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la nullità della procura rilasciata a margine dell’atto di citazione in primo
grado, la sentenza impugnata non ha considerato che la relativa sottoscrizione non era accompagnata dalla spendita della qualità di legale rappresentante della Banca, la cui posizione nell’ambito della società ed il cui nominativo non risultavano in alcun modo indicati nella citazione;
che, ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata ha erroneamente
attribuito efficacia sanante alla successiva produzione di documentazione attestante l’identità e la qualità della persona fisica che aveva sottoscritto la

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sione di un immobile sito in Santeramo al Colle, via Mercadante, nn. 23-25,

procura, non essendovi alcuna certezza in ordine alla riferibilità dell’attività
processuale svolta dal procuratore alla predetta persona in qualità di legale
rappresentante della Banca, anziché in proprio;
che la natura del vizio lamentato dal ricorrente ne esclude la deducibilità
ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di una
violazione della legge processuale, nel cui accertamento questa Corte è chia-

denunciato error in procedendo attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dalla correttezza della motivazione adottata al riguardo dal giudice di merito;
che dall’esame degli atti risulta che effettivamente la procura conferita a
margine dell’atto di citazione in primo grado non reca l’indicazione della qualità della persona che l’ha sottoscritta, il cui nominativo e la cui posizione
nell’ambito dell’organizzazione sociale non sono riportati neppure nell’intestazione dell’atto, contenente esclusivamente la denominazione della Banca
attrice ed il richiamo della procura;
che la sentenza impugnata ha peraltro escluso la riconducibilità del predetto vizio alle ipotesi di nullità espressamente previste dalla legge, ritenendolo sanato ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in virtù della
produzione in giudizio di documentazione attestante l’identità e la qualità
della persona fisica che aveva conferito la procura, individuabile in Costante
Leone, presidente del consiglio di amministrazione della Banca ed investito
della rappresentanza sostanziale e processuale della stessa;
che, a sostegno della predetta affermazione, la Corte di merito ha correttamente richiamato una pronuncia di legittimità, riconducibile ad un orientamento consolidato, secondo cui, in caso di conferimento della procura ad litem in rappresentanza di una società, potendo quest’ultima essere dotata di
più legali rappresentanti, l’illeggibilità della firma del soggetto che abbia rilasciato la procura (del quale non risulti il nome in calce od a margine dell’atto
con il quale sta in giudizio), ove non sia allegata alcuna specifica funzione o
carica, ma sia indicata genericamente la qualità di legale rappresentante, che
non assicura la conoscibilità del suo nome senza margini di incertezza, determina una nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa,

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mata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro del

a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., incombendo alla parte
istante l’onere d’integrare con la prima replica la lacunosità dello atto iniziale,
mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell’autore della firma
illeggibile (cfr. Cass., Sez. III, 22/06/2006, n. 14449; v. anche, ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036; Cass., Sez. VI, 5/7/2017, n. 16634;
Cass., Sez. I, 16/03/2012, n. 4199);

guentemente la sanabilità del vizio, osservando che nella specie non è in discussione la validità di una procura rilasciata con firma illeggibile da un soggetto che si sia qualificato ed abbia comunque agito nella qualità di organo
sociale, ma quella di una procura conferita da un soggetto che non abbia
dichiarato di agire per conto dell’ente, e non abbia indicato la carica o la funzione ricoperta nell’ambito dello stesso;
che tale obiezione non coglie nel segno, in quanto non tiene conto dell’avvenuta apposizione della procura a margine dell’atto di citazione, che, determinando un collegamento materiale tra l’atto di conferimento del potere rappresentativo e quello con cui è stata proposta la domanda giudiziale, costituisce, unitamente alla chiara indicazione della Banca come unica attrice, un
indice inequivocabile della riferibilità alla stessa del mandato ad litem, consentendo in tal modo di sopperire alla mancata spendita del suo nome da
parte di colui che lo ha sottoscritto (cfr. Cass., Sez. III, 5/08/2002, n. 11710;
Cass., Sez. II, 29/08/1997, n. 8249; Cass., Sez. I, 20/07/1994, n. 6750);
che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo;
che non occorre invece procedere al regolamento delle spese processuali
nei rapporti con gl’intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00
per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli
esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

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che il ricorrente contesta la pertinenza di tale orientamento, e conse-

del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,
inserito dall’art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ridello stesso art. 13.
corso principale, a norma del comma 1-bis

Così deciso in Roma il 12/12/2017

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