Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3506 del 13/02/2013
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3506 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AS.CO.SA . S.R.L., già CONSORZIO AS.CO.S.A., in proprio
e quale mandataria dell’associazione temporanea di imprese tra essa stessa, la I.M.C.A. S.P.A., la I.ME.CO.
S.P.A. e la SO.GE.CA . S.R.L., in persona del legale
rappresentante dott.ssa Federica Brancaccio, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’avv. Paolo Di Martino ed elett.te dom.ta
presso lo studio del medesimo in Roma, Via dell’Orso n.
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– ricorrente contro
Data pubblicazione: 13/02/2013
A.N.A.S. S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello
Stato e domiciliata presso gli uffici della medesima in
Roma, Via dei Portoghesi n. 12
controricorrente
–
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n.
102/2007 depositata il 17 gennaio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30 gennaio 2013 dal Presidente dott. Carlo
DE CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aurelio GOLIA, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per
rinunzia al ricorso;
rilevato che prima dell’udienza è stato depositato rituale atto di rinunzia al ricorso da parte della società ricorrente, debitamente notificato alla controricorrente;
ritenuto che pertanto, ai sensi degli artt. 390 e 391
c.p.c., deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di
cassazione per intervenuta rinunzia al ricorso;
ritenuto, che, posta l’applicabilità,
ratione temporis,
del richiamato art. 391 nel testo modificato dal d.lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, possa altresì accogliersi la
richiesta di compensazione delle spese processuali formulata dalla rinunziante senza obiezioni della controparte;
2
–
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinunzia al ricorso e compensate le spese processuali.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2013.