Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3506 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 12/02/2020), n.3506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

P.A., rappr. e dif. dall’avv. Carlo Maria Palmiero, elett.

dom. presso lo studio dell’avv. Carlo Recchia, in Roma, piazza dei

Navigatori n. 7 scala L, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona dei curatori fallim. p.t.;

– intimato –

per la cassazione del decreto Trib. Napoli Nord 6.3.2017, n.

853/2017, R.G. 6786/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 22 gennaio 2020 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. P.A. impugna il decreto Trib. Napoli Nord 6.3.2017, n. 853/2017, R.G. 6786/2016, che, rigettando la sua opposizione allo stato passivo del FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l. (FALLIMENTO), ha ritenuto infondata la richiesta di ammissione in privilegio del credito professionale, chiesto per 112.546,41 Euro (oltre accessori), dopo che altra minore e diversa pretesa era stata accolta (36.786,56 Euro, su effetti protestati e il residuo da fidejussione escussa in favore della società fallita);

2. per il tribunale, circoscritto il thema decidendum alla verifica dei titoli contrattuali del rapporto professionale e delle relative prestazioni, non avendo l’opponente dedotto l’esistenza di una stipula in via orale dell’incarico: a) non risultavano provate la data certa di due contratti di conferimento dell’incarico (per consulenza fiscale e previdenziale e lavoristica) del gennaio 2011, nè la loro allegazione alla PEC pretesamente inviata alla società; b) era inammissibile la prova per testi, che al più avrebbe conferito rilievo ad un’attività con arricchimento senza causa, titolo però non invocato; c) emergeva piuttosto un’attività gestoria e quale amministratore di fatto del P., per le garanzie prestate e i contatti con i fornitori;

3. con il ricorso, in tre motivi, si contesta la decisione denunciando: a) violazione dell’art. 2704 c.c., ove il decreto ha fatto valere il principio come unico parametro per la prova del mandato professionale; b) violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., anche come vizio di motivazione, avendo erroneamente il tribunale ignorato i mezzi di prova dedotti e richiesti, ed in particolare i documenti con la P.A. e altri fatti equipollenti alla data certa; c) violazione degli artt. 115,116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., anche come vizio di motivazione, in punto di erronea corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. i primi due motivi, da trattare congiuntamente per l’intima connessione, sono fondati, con assorbimento del terzo; nella ricostruzione argomentativa della decisione il tribunale muove dal presupposto del non aver l’opponente dedotto l’esistenza di un contratto in forma orale, ritenendo perciò, per un verso, di dover circoscrivere l’esame della domanda, cioè il suo fondamento, alla verifica di un titolo contrattuale secondo l’allegazione e la produzione effettuata dalla parte; per altro verso, giunto alla conclusione del difetto di prova sulla opponibilità al fallimento della data di conferimento dell’incarico, secondo il tenore dei documenti introdotti, viene omessa ogni disamina sulle prestazioni professionali, nell’errato presupposto che esse, non provata la data del predetto conferimento di mandato professionale, non possano che avere altra causa, del tutto diversa, però inesplorabile in giudizio, siccome mai prospettata dal creditore; la stessa giustificazione causale delle operazioni, previo isolamento di talune di esse, conduce infine, ma solo come conseguenza delle preclusioni al descritto accertamento del contratto d’opera professionale, a sussumere la figura dell’amministratore di fatto, in un passaggio del tutto ambiguo (pag. 7, “il Collegio rileva, peraltro, che…risulta incerto il titolo in base al quale…ha svolto le sue prestazioni in favore della società”), posto che proprio i limiti della istruttoria sulla causa petendi impegnata dalla domanda di insinuazione al passivo avrebbero permesso di giungere ad una totale riconfigurazione del rapporto P.-(OMISSIS); non è cioè univoca la motivazione resa sulla attività del ricorrente, se dunque assorbente ogni altra disamina del suo operato ovvero necessitata da preclusioni processuali;

2. in realtà, la confusione tra atto di conferimento dell’incarico ed espletamento dell’incarico rende palese la violazione del principio, più volte reso da questa Corte e cui dare continuità, per cui “il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta, “ad substantiam” ovvero “ad probationem”, poichè può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice (nella specie, in sede di accertamento del relativo credito nel passivo fallimentare), tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto; inoltre, l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicchè il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso” (Cass. 2319/2016, 4705/2011);

3. nel più ampio comparto dei contratti-titolo all’insinuazione al passivo delle prestazioni prospettate come rese in loro esecuzione, questa Corte ha altresì ribadito che “in sede di accertamento dello stato passivo la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta l’inopponibilità al fallimento delle clausole riportate sulla relativa documentazione, ma, di per sè, non esclude che possa risultare provata la corresponsione di una o più somme da parte del creditore e, quindi, sia la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, sia la stessa natura contrattuale del credito; ne discende che detta inopponibilità esclude soltanto che le clausole riportate nella documentazione priva di data certa possano essere considerate ai fini della effettiva regolamentazione del rapporto” (Cass. 27203/2019, 6462/2018);

4. nè, si aggiunge, “osta all’ammissione di una simile prova il disposto dell’art. 2233 c.c., comma 3, che prescrive la forma scritta per i patti che stabiliscono i compensi professionali degli avvocati, in quanto questa prescrizione riguarda non l’esistenza del mandato professionale, ma la sola misura del compenso, da determinarsi, in caso di mancato ricorso alla forma necessaria per la validità della pattuizione, secondo i criteri previsti dall’art. 2233 c.c.” (Cass. 29614/2018), una considerazione d’indirizzo che può essere ripetuta per tutte le professioni ordinistiche disciplinate nel rapporto prestatore-cliente da un intervento pubblicistico-amministrativo di eteroregolazione anche solo parziale del corrispettivo;

5. il ricorso va dunque accolto quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso quanto ai primi due motivi, assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Napoli Nord, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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