Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3506 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.09/02/2017),  n. 3506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6370/2015 proposto da:

BAR ALEXANDER DI R.M. & C. SAS, IN LIQUIDAZIONE, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G.B. TIEPOLO, 4, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO GIUFFRIDA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/31/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA 05/12/2013, depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

La società Bar Alexander di R.M. & C. sas in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 82/31/2014, depositata in data 13/01/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per IVA dovuta in relazione all’anno d’imposta 2005, avendo l’Ufficio rilevato che il credito, sorto nell’anno 2004, non era stato riportato nella dichiarazione IVA anno 2004, in quanto non presentata – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Ufficio, hanno sostenuto, che non essendo ammissibile l’impugnazione di una cartella esattoriale “se non per vizi propri”, la contribuente, per ottenere il rimborso “del credito effettivamente esistente e documentato dall’Ufficio…avendo perduto la facoltà di compensazione del credito IVA per omessa evidenziazione dello stesso nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo a quella della maturazione del credito… avrebbe potuto e dovuto seguire il dettato del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 91”.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., artt. 19 e 91, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il ricorso avverso la cartella di pagamento, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis o D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, fosse ammissibile esclusivamente per eccepire vizi propri dell’atto e non per impugnare il merito della debenza o meno del credito IVA. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta poi, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dal mancato riconoscimento del credito IVA per una dichiarazione ritenuta omessa, nonostante detto credito fosse risultante dalle liquidazioni e scritture contabili del contribuente. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 55 e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, avendo i giudici di appello ritenuto che, per ottenere rimborso del credito IVA effettivamente esistente e documentato, in caso di omessa dichiarazione per un’annualità il contribuente, avrebbe dovuto presentare istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

2. Le tre censure, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono tutte fondate.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. 17757/2016), ha di recente affermato il seguente principio di diritto: “la neutralità dell’imposizione neutralizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamento per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentane della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”.

Ancora, queste sezioni unite, recentemente pronunziando in tema di emenda delle dichiarazioni fiscali, hanno affermato che: “Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa… e dall’istanza di rimborso … in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, alleando errori di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione incidenti sull’obbligazione tributaria”; sicchè, concludono sempre le sezioni unite, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale (Cass. Sez. ud. 7 giugno 2016 – dep. 30 giugno 2016, n. 13378).

Ora, non avendo oltretutto la CTR neppure esaminato la documentazione prodotta a dimostrazione dell’effettività sostanziale del credito d’imposta, sull’errato assunto che non potesse il contribuente anche contestare il merito della pretesa impositiva, la sentenza non è conforme al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla C.T.R. della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio2017

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