Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3505 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 15/02/2010), n.3505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12504/2008 proposto da:

M.M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 35, presso il proprio studio, rappresentato e

difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l’AVVOCATURA

COMUNALE, rappresentato e difeso dagli avvocati RAIMONDO ANGELA e

GUGLIELMI FEDERICA, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11880/2007 del 18.1.07 GIUDICE DI PACE di

ROMA, depositata il 27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

M.M.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 27 marzo 2007 emessa dal Giudice di Pace di Roma, che rigettava l’opposizione dal medesimo proposta nei confronti del Comune di quella città avverso verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada.

Ha resistito l’intimato.

Nominato, ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore, nel depositare la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., ha ritenuto che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile, atteso che la sentenza impugnata era suscettibile del rimedio impugnatorio dell’appello e non del ricorso per cassazione.

Con la memoria illustrativa il ricorrente ha sostenuto che le sentenze del giudice di pace sarebbero tuttora suscettibili di essere impugnate con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., per violazione di legge, non potendo ritenersi che, a seguito della modifica legislativa introdotta dal Decreto n. 40 del 2006, le sentenze emesse in materia di sanzioni amministrative siano soltanto appellabili: a tale conclusione deve pervenirsi necessariamente, perchè una diversa interpretazione della disciplina dettata dal Decreto n. 40 del 2006, di cui da alcuni commentatori era stata evidenziata anche l’illegittimità perchè il legislatore delegato avrebbe operato in difetto di delega, condurrebbe a ritenere l’esistenza di due differenti regimi impugnatori, con manifesta ed irrazionale disparità di trattamento, essendo previsto il rimedio dell’appello per le sentenze conclusive del giudizio e per le ordinanze emesse ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, (mancata comparizione dell’opponente alla prima udienza) e il ricorso per cassazione invece per le ordinanze di cui al citato art. 23, comma 1.

Orbene, non possono condividersi i rilievi formulati dal ricorrente.

Va considerato che, a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, contrariamente a quanto previsto per le ordinanze emesse ai sensi dell’art. 23, comma 1, citato, che sono tuttora ricorribili, le sentenze, emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, sono appellabili e non ricorribili per cassazione, se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto).

Infatti, il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, è stato dettato in attuazione della Legge Delega n. 80 del 2005, che ha avuto fra l’altro lo scopo di consentire alla Corte di Cassazione di svolgere appieno la sua funzione istituzionale di nomofilachia, che è evidentemente incompatibile con un contenzioso particolarmente gravoso, quale è quello che si era venuto determinare negli ultimi anni. Per effetto dell’abrogazione della L. n. 689 del 1984, art. 23, u.c., trova applicazione la regola generale secondo cui, ex art. 339 c.p.c., comma 1, le sentenze di primo grado, se dalla legge non è escluso, sono impugnabili con l’appello, mentre il ricorso per cassazione – con cui sono impugnabili le sentenze emesse in grado di appello o in unico grado (art. 360 c.p.c., comma 1) – è esperibile per saltum soltanto nel caso in cui le parti siano d’accordo per omettere l’appello (art. 360 c.p.c., comma 2). Ed invero alcun profilo di illegittimità costituzionale potrebbe ragionevolmente invocarsi, posto che la norma ha addirittura ampliato le garanzie difensive, non limitando al solo controllo di legittimità il sindacato sulle decisioni del giudice di pace, atteso che il tribunale, quale giudice di appello – il cui oggetto è costituito dalla “revisio prioris instantiae” – deve riesaminare nel merito la controversia seppure nei limiti dell’effetto devolutivo dell’appello, decidendo la causa con sentenza che è comunque suscettibile poi di essere impugnata con il ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c., comma 1): ciò che rileva è che sia assicurato il controllo di legittimità sui provvedimenti giurisdizionali che incidono su diritti e non siano altrimenti impugnabili previsto dall’art. 111 Cost.; il che evidenzia come l’esistenza in materia di opposizioni a sanzioni amministrative di un duplice regime impugnatorio – rispettivamente per le ordinanze ex art. 23, comma 1, da un lato, e per le sentenze e le ordinanze emesse ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 5, dall’altro – è espressione di una scelta compiuta nell’ambito della sfera di discrezionalità attribuita al legislatore che non appare irragionevole nè introduce alcuna disparità di trattamento pregiudizievole per il diritto dei cittadini: in realtà, il Decreto n. 40 del 2006 ha inteso limitare il sindacato della Corte alla verifica della legittimità delle sole ordinanze di inammissibilità emesse inaudita altera parte ex art. 23, comma 1, nel caso di comprovata intempestività dell’opposizione, allo scopo di evitare, come si è accennato, che la Cassazione sia gravata da un numero eccessivo di ricorsi che la mancata previsione del rimedio dell’appello avverso le sentenze conclusive dell’ordinario giudizio di merito aveva comportato, contribuendo a determinare un contenzioso assolutamente sproporzionato ed inadeguato alla funzione del giudice di legittimità.

Le spese relative alla presente fase seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente relative alla presente fase che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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