Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3505 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3505 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18630/2015 R.G. proposto da
FALLIMENTO DELLA GEOSTRADE S.R.L., in persona del curatore p.t.
Dott.ssa Marta Mari, rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Barboni, con
domicilio in Roma, via Oslavia n. 6, presso lo studio dell’Avv. Pierluigi Acquarelli;
– ricorrente contro
GEOSTRADE S.R.L., RICCINI S.R.L. e IRRIGAZIONE RICCINI S.R.L.;
– intimate avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 357/15 depositata il
12 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Rilevato che il curatore del fallimento della Geostrade S.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 12 giugno
2015, con cui la Corte d’appello di Perugia ha accolto il reclamo interposto
dalla società fallita avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2015 dal Tribunale di Perugia, revocando la dichiarazione di fallimento da quest’ultimo
pronunciata su ricorso della Riccini S.r.l. e dell’Irrigazione Riccini S.r.l.;

che con decreto del 9 marzo 2017 è stata disposta l’integrazione del
contraddittorio nei confronti delle società istanti, le quali non hanno svolto
attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che, a fondamento della decisione, la Corte d’appello ha ritenuto che la sentenza dichiarativa di fallimento fosse stata pronunciata in
carenza del relativo potere, essendo stata pubblicata il medesimo giorno in
cui era stato depositato l’ultimo atto di desistenza delle società istanti, e
non risultando se la pubblicazione avesse avuto luogo prima di tale deposito;
che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 133 e 276 cod. proc. civ., dell’art. 16
del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell’art. 2699 cod. civ., nonché l’omesso
esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver individuato la data di formazione della sentenza
in quella della pubblicazione, anziché in quella della decisione (26 febbraio
2015), corrispondente alla consegna al cancelliere dell’originale del provvedimento;
che la censura è infondata, trovando applicazione, anche in riferimento
alla dichiarazione di fallimento, il principio, enunciato dalla giurisprudenza di
legittimità in riferimento alla sentenza civile, secondo cui, fatta eccezione
per i casi in cui è previsto l’obbligo di lettura del dispositivo in udienza, l’esistenza giuridica del provvedimento è determinata dalla sua pubblicazione

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che la società fallita non ha svolto attività difensiva;

mediante deposito in cancelleria, mentre la deliberazione costituisce un atto
privo di rilevanza giuridica esterna (cfr. Cass., Sez. I, 10/12/2014, n.
26066; 9/05/2000, n. 5855; Cass., Sez. II, 22/11/2004, n. 22035);
che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa
applicazione degli artt. 16, secondo comma, 44 e 45 della legge fall., dello
art. 15 disp. prel. cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., osservando che, nel far

sivo a quello del deposito dell’atto di desistenza, la Corte di merito ha invertito l’onere della prova dell’anteriorità di tale deposito, oltre ad aver omesso
di considerare che gli effetti della pubblicazione retroagiscono alle ore 00:00
della relativa data;
che, in tema di efficacia temporale dei provvedimenti giurisdizionali,
questa Corte ha avuto modo di affermare che, ove la decorrenza dei relativi
effetti sia ancorata alla data della pubblicazione, quest’ultima coincide con
l’intero arco temporale del relativo giorno, considerato nella sua identità ed
unitarietà cronologica, ovverosia con l’intero periodo di ventiquattr’ore consecutive decorrente dalle ore 00:00 del giorno stesso e scadente alla mezzanotte successiva, restando esclusa, in assenza di una specifica previsione
di legge, la possibilità di fare riferimento ad unità temporali inferiori, con la
conseguenza che il provvedimento deve considerarsi esistente ed efficace
fin dalle ore 00:00 del giorno in cui viene depositato (cfr. Cass., Sez. I,
19/07/2016, n. 14779; 6/02/1999, n. 1041; Cass., Sez. VI, 19/11/2014, n.
24637);
che, in applicazione di tale principio, non può condividersi la sentenza
impugnata, nella parte in cui, pur rilevando che l’ultimo atto di desistenza
delle società istanti era stato depositato il medesimo giorno della pubblicazione della sentenza di primo grado (27 febbraio 2015), l’ha ritenuto anteriore a quest’ultima, con la conseguente affermazione che la dichiarazione di
fallimento era stata pronunciata in carenza del relativo potere;
che, dovendosi far risalire i relativi effetti alle ore 00:00 della data di
pubblicazione, la pronuncia di fallimento doveva essere infatti considerata
anteriore al deposito dell’atto di desistenza, necessariamente avvenuto ad
un’ora successiva a quella di apertura degli uffici di cancelleria, e quindi mi-

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risalire la pubblicazione della sentenza di fallimento ad un momento succes-

doneo ad escludere la legittimazione della creditrice istante, nonché a privare il Tribunale del potere di dichiarare il fallimento della debitrice;
che la revoca della dichiarazione di fallimento non può trovare giustificazione neppure nell’avvenuta allegazione dell’atto di desistenza al reclamo
proposto dalla debitrice, non risultando applicabile, nella specie, il principio
secondo cui la desistenza dell’unico creditore istante, pur se depositata sol-

venir meno della legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca
della sentenza (cfr. Cass., Sez. I, 19/09/2013, n. 21478);
che è stato infatti chiarito che la desistenza o rinuncia del creditore
istante, depositata in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento,
in tanto è idonea a giustificarne l’accoglimento, con la conseguente revoca
della sentenza impugnata, in quanto, pur essendo stata depositata successivamente, sia intervenuta in epoca anteriore alla pronuncia di detta sentenza (cfr. Cass., Sez. VI, 5/05/2016, n. 8980);
che la sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del secondo motivo d’impugnazione, con il conseguente rinvio della causa alla
Corte d’Appello di Perugia, che provvederà, in diversa composizione, anche
al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
rigetta il primo motivo di ricorso; accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12/12/2017

n e/\

tanto in sede di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, comporta il

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