Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3505 del 13/02/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3505 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CULTRERA MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 31759-2006 proposto da:
/2
F.LLI

LOMBARDI

& C.

PREFABBRICATI

S.P.A.

IN

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (c.f. 00263460727),
in persona dei Commissari Liquidatori pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5,
presso l’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la
2013

rappresenta e difende unitamente all’avvocato

5

CAVALLINI FRANCOLINI MARCO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –

Data pubblicazione: 13/02/2013

contro

SERCA – REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE DI
3ROND1 DR. GIOVANNI E PACCHIANI DR. GIULIANO E C.;
– intimata –

avverso la sentenza n.

914/2005 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 08/01/2013 dal Consigliere
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
udito,

per la ricorrente,

l’Avvocato STEFANIA

IONATA, con delega, che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso. t-

D’APPELLO di BARI, depositata il 30/09/2005;

2

SVOLGIMENTO DEL POCESSO
La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 914 depositata
il 30 settembre 2005, in riforma di precedente decisione
del Tribunale di Bari, ha disposto il rigetto della

domanda proposta con citazione notificata il 15.1.1997
dalla società F.11i Lombardi e C. Prefabbricati s.p.a. in
amministrazione straordinaria nei confronti della società
Serca s.n.c., tesa ad ottenere la revoca ai sensi
dell’art. 67 legge fall. dei pagamenti eseguiti a favore
di quest’ultima nell’anno antecedente l’apertura della
procedura in complessive L. 23.800.000. Ha escluso il
requisito della

scientia decotionis

sulla scorta

dell’accertata puntualità dei pagamenti, eseguiti a mezzo
assegni bancari, fatto questo ragionevolmente indicativo
del buon rapporto del

solvens

col ceto bancario. Ha

inoltre reputato privi di valore sintomatico sia
l’allegata emissione a carico della società Lombardi
Prefabbricati s.n.c. di due decreti ingiuntivi in epoca
coeva ai pagamenti controversi, in quanto non richiesti
dalla convenuta ma da terzi, e maggior ragione delle
restanti ingiunzioni emesse a favore di terzi nei
confronti della s.p.a. Lombardi capogruppo, sia la
dimostrata divulgazione a mezzo stampa delle condizioni di
crisi di detta capogruppo e del gruppo Lombardi in genere,
perché non riguardante specificamente la società F.11i
3

lombardi, e

perché comunque non vi era prova del

collegamento fra essa ed il dissesto dell’intero gruppo,
pur non potendo escludersi che per la sua specifica
professionalità la Serca, società di revisione contabile,

fosse in condizione di rendersi conto delle difficoltà
economiche della società debitrice. Avverso questa
decisione la società F.11i Lombardi e C. Prefabbricati
s.p.a. in amministrazione straordinaria in persona del
commissario giudiziale nella spiegata qualità ha proposto
ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L’intimata non ha spiegato difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e
falsa applicazione degli artt. 88, 115 e 116 c.p.c.,
ascrive alla Corte del merito il denunciato errore per
aver fatto malgoverno del suo potere di valutazione del
materiale probatorio acquisito in giudizio- rappresentato
dal ricorso della società alla CGS ai sensi della legge n.
675/1977 nel periodo dall’ottobre 1990 all’aprile 1991,
numerose ingiunzioni contro la stessa a partire dal giugno
1991 e delle società del gruppo a partire dal novembre
1990, iscrizioni ipotecarie risalenti al dicembre 1990 sui
beni delle società del gruppo e dei soci amministratori,
pendenza di procedure esecutive mobiliari in danno della
società Lombardi, articoli di stampa in ordine ad
4

iniziative delle società del gruppo per accedere a
procedure alternative al fallimento, fallimento della
capogruppo dichiarato con sentenza del giugno 191,
modalità anomale di pagamento dei debiti assunte dalla

società,-che ha ritenuto privo di valore sintomatico senza
rendere conto del risultato del loro apprezzamento con
idonea, corretta, puntuale e non contraddittoria
motivazione.
Il secondo motivo ribadisce analoga censura e vizio di
motivazione in riferimento alla statuita esclusione della
valenza indiziaria della conoscenza della crisi
dell’intero gruppo che il giudice del gravame ha ritenuto
subordinata all’approfondita cognizione degli effettivi
rapporti fra le imprese facenti parte sul piano
decisionale e operativo. La Corte territoriale non avrebbe
considerato che la società Serca, società di revisione
contabile operante su tutto il territorio nazionale e
dotata pertanto di particolare prudenza e avvedutezza, non
avrebbe potuto non percepire l’incapacità funzionale della
snc. Lombardi a far fronte alle proprie obbligazioni
intrattenendo rapporti anche con le altre società facenti
parte del gruppo.

Il

vizio d’omessa, insufficiente e

contraddittoria motivazione risiederebbe nell’aver
interpretato la condizione di dissesto della società,
conclamata alla luce

dei

dati riferiti, quale mera
5

condizione

di

crisi

transitoria,

disattendendo

il

principio che consente al commissario di desumere in via
presuntiva il requisito soggettivo dell’azione revocatoria
dalla prova della conoscenza dello stato d’insolvenza

delle altre società del gruppo, accertato in causa, e del
collegamento tra le stesse esistente.
I motivi, congiuntamente esaminabili in quanto esprimono
censure collegate, sono inammissibili. Secondo quanto
emerge dal puntuale tessuto motivazionale che sorregge la
decisione impugnata, la Corte distrettuale ha escluso la
prova della

scientia decotionis

anzitutto in ragione

dell’accertata puntualità dei pagamenti, punto non più in
contestazione, e, per quel che rileva, perché ha reputato
privi di valore sintomatico tutti i dati sopra richiamati.
Quanto all’emissione a carico della società Lombardi
Prefabbricati s.n.c. di due decreti ingiuntivi in epoca
coeva ai pagamenti controversi, ha rilevato che la loro
richiesta non proveniva dalla convenuta ma da terzi, al
pari delle restanti ingiunzioni emesse nei confronti della
s.p.a. Lombardi capogruppo. La dimostrata divulgazione a
mezzo stampa delle condizioni di crisi della capogruppo e
del gruppo Lombardi in genere, non aveva riguardato
specificamente la società F.11i lombardi, e comunque non
vi era prova del collegamento fra essa ed il dissesto
dell’intero gruppo, e ciò pur non potendo escludersi che
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per la sua specifica professionalità la Serca, società di
revisione contabile, peraltro operante nel medesimo ambito
territoriale, fosse in condizione di rendersi conto delle
difficoltà economiche della società debitrice. In ragione

di ciò, dovevasi ritenere che le notizie di stampa non
assurgevano a decisivo ed univoco riscontro della
consapevolezza, da parte della Serca, della
irreversibilità della condizione di difficoltà della
società F.11i Lombardi. Appare evidente, alla luce di tale
percorso argomentativo, che la Corte del merito,
nell’accertamento del menzionato requisito, ha fatto
riferimento alla condizione d’insolvenza della Lombardi
Prefabbricati,

solvens diretto obbligato della creditrice,

e solo in via indiretta ha quindi correttamente riferito
la

scientia decotionis

allo stato d’insolvenza della

capogruppo e dello stesso gruppo, quale elemento
indiziario dal quale desumere, in concorso con altri
elementi, la consapevolezza da parte dell’accipiens della
situazione di dissesto in cui versava la debitrice in
conseguenza dello stato di crisi del gruppo di cui essa
faceva parte, ineccepibilmente aderendo all’orientamento
richiamato dallo stesso ricorrente. Ribadito con recente
arresto n. 11059 del 2011, siffatto indirizzo sostiene che
“la distinta personalità giuridica e l’autonomia
patrimoniale di cui restano dotate le società appartenenti
7

al medesimo gruppo, nonostante il vincolo derivante dal
rapporto di collegamento

o

controllo, se da un lato

comporta che l’accertamento dello stato di insolvenza
necessario per sottoporre ciascuna di esse ad

esclusivo riferimento alla situazione economica di ogni
singola società, dall’altro non esclude, ai fini della
revocatoria dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti In favore di

un

terzo estraneo al gruppo, la

possibilità che la conoscenza dello stato di insolvenza
delle società del gruppo, o di una loro consistente parte,
possa contribuire, con altri elementi indiziari, a formare
nel terzo la consapevolezza dello stato di decozione della
società che ha compiuto l’atto della cui revocabilità si
discute (cfr. Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2006, n. 10115; 3
giugno 1995, n. 6285)”. Condotta in questo solco la
verifica e la conseguente valutazione degli elementi
addotti dall’attore ai fini della prova della
decoctionís,

scientia

la Corte del merito ha dato conto delle

ragioni per le quali ha ritenuto quell’elemento indiziario
inidoneo a desumere l’effettivo collegamento del terzo con
i sintomi conoscibili dello stato d’insolvenza (cfr.
Cass., Sez. 1, 28 febbraio 2007.

n. 4762; 10 maggio 2006.

n. 10800; 28 agosto 2004, n. 17213), valutandolo nel
coacervo delle altre acquisizioni probatorie. È dunque

amministrazione straordinaria debba essere effettuato con

palese che i mezzi in esame criticano il giudizio espresso
dalla Corte del merito in ordine all’idoneità di quei dato
ad assumere valore probatorio e comunque espongono
censura priva di pregio dal momento che la Corte
distrettuale, che ha fatto buongoverno del regime

probatorio previsto dall’art. 67 comma 2 legge fall., con
motivazione logica e coerente ha espresso il risultato del
vaglio critico condotto sugli elementi di giudizio assunti
a base della ritenuta acquisizione della prova della
scientia decotionis.
thema probandum

e in questa chiave ha esaminato il

che attiene alla conoscenza e non alla

conoscibilità dello stato d’insolvenza, ritenendo in
conclusione che i fatti noti non avessero valore
sintomatico perché privi di precisione, concordanza e
gravità. Il ricorrente, secondo quanto dianzi rilevato,
critica questo argomentato percorso motivazionale mirando
in sostanza a proporre il solo riesame nel merito non
ammesso in questa sede, prospettando un vizio del tessuto
motivazionale che, di contro, rende conto con puntualità
ed esaustività dell’apprezzamento, condotto con rigore
logico, dal giudice del gravame su dati indiziari
vagliati. Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come
da dispositivo.
9

P.Q.M.
La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente

determinandole in complessivi E 2.200,00 di cui C 200,00
per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, 1’8.1.2013

al pagamento delle spese del giudizio di legittimità

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