Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3504 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 22/06/2009, dep. 15/02/2010), n.3504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12342/2008 proposto da:

V.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI

55, presso lo studio dell’avvocato COLETTA SALVATORE, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO pro tempore della PROVINCIA DI VENEZIA, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2007 del GIUDICE DI PACE di DOLO del

13.3.07, depositata il 23/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. EMILIO MIGLIUCCI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

V.A.M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dep. il 23 marzo 2007 emessa dal Giudice di Pace di Dolo, che rigettava l’opposizione dalla medesimo proposta ai sensi della L. n. 689 del 1981.

Ha resistito l’intimata.

Nominatoci sensi dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore, nel depositare la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., riteneva che il ricorso fosse da dichiarare inammissibile.

Il Procuratore Generale rassegnava conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Occorre premettere che il Giudice di Pace ha pronunciato sentenza di inammissibilità dell’l’opposizione, avendone verificato l’intempestività all’esito del giudizio instauratosi con regolare contraddittorio nei confronti della resistente; pertanto, il provvedimento impugnato non integra l’ordinanza che, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, viene emessa inaudita altera parte quando sia acquisita la prova certa e inconfutabile della intempestività dell’opposizione, ordinanza per la quale è tuttora ammesso il ricorso per cassazione: infatti, ove – come nella specie – nel corso del giudizio di cognizione ordinaria il giudice accerti nel contraddittorio delle parti la tardività dell’opposizione, il provvedimento con cui viene dichiarata l’inammissibilità dell’opposizione ha natura di sentenza e non di ordinanza, essendo emesso al di fuori dei presupposti di cui all’art. 23, comma 1 citato.

Orbene, a seguito della modifica della L. n. 689 del 1981, art. 23, operata dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, le sentenze,emesse nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa,sono appellabili e non ricorribili per cassazione,se pubblicate – come nella specie – dalla data di entrata in vigore del citato decreto, cioè dal 2 marzo 2006 (art. 27 del decreto) Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 400,00 per onorari di avvocato oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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