Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3504 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3504 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20560/2017 R.G. proposto da
CAMARA EBRIMA, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca Santini, con domicilio eletto in Roma, viale Carso, n. 23;

– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;

– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2299/17 depositata il 6
aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Rilevato che Ebrima Camara, cittadino del Gambia, ha proposto ricorso
per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 6 aprile 2017,
con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile, in quanto
proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2015, n.
142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazio-

emessa il 9 settembre 2016 dal Tribunale di Roma, che aveva rigettato la
domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. all’art. 19, comma nono, del
d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, come modificato dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015, sostenendo che, nonostante tale
modificazione, è rimasto immutato il comma primo dell’art. 19, che assoggetta al rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio
2008, n. 35, con la conseguenza che, in assenza di una specifica disposizione riguardante il giudizio di secondo grado, l’appello va proposto nella forma
prescritta dalla disciplina generale di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.

2

ne del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso l’ordinanza

n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi
di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.

che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità;
che alla medesima Corte spetta anche la decisione sulla richiesta di riesame del decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, trattandosi di un provvedimento rimesso al giudice di merito ed
efficace per tutti i gradi del giudizio, ai sensi degli artt. 75, comma primo,
93, comma primo, 124 e 126 del d.lgs. 31 maggio 2002, n. 115 (cfr. Cass.,
Sez. I, 14/03/2006, n. 5518; 2/12/2004, n. 22616).

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12/12/2017

23939; 13/07/2017, n. 17420);

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