Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3504 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.L., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 33/03/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Venezia, Sezione n. 03, in data 07.06.2007, depositata

il 10 luglio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 23242/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1- E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 33/03/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Venezia, Sezione n. 03, il 07.06.2007 e DEPOSITATA il 10 luglio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto il gravame dell’Agenzia Entrate, e confermato ritenendola legittima, la decisione di primo grado, la quale aveva riconosciuto il diritto della contribuente a godere dei benefici fiscali goduti in sede di acquisto della prima casa.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’imposta di registro, dovuta a seguito revoca benefici fiscali goduti in sede di rogito, censura l’impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione della nota 2^-bis relativa all’art. 1 della Tariffa – Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La decisione di appello appare fondata su due diverse argomentazioni. Sotto un primo profilo, la pretesa impositiva viene considerata infondata, nella misura in cui è proposta contro la B., nella considerazione che, trattandosi di assegnazione della quota di proprietà di un coniuge a favore dell’altro coniuge in sede di definizione dei rapporti patrimoniali correlati alla loro separazione, solo quest’ultimo, in quanto subentrante in tutti i diritti ed obblighi già facenti capo al coniuge cedente, poteva ritenersi, in ipotesi, tenuto al pagamento della pretesa imposta nella misura ordinaria. La CTC ritiene, altresì, che la pretesa fiscale sia infondata anche in considerazione del fatto che, l’intento speculativo, che, normalmente, giustifica la perdita dell’agevolazione di che trattasi, nel caso, è insussistente, trattandosi di trasferimento gratuito, operato nell’ambito della regolamentazione di rapporti patrimoniali tra coniugi.

4 bis – Il mezzo, come evidente dal relativo tenore, investe solo la seconda delle due distinte “rationes decidendi”, – ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata – e non anche la prima, basata sulla identificazione di una soggettività passiva fiscale diversa da quella della B.; ciò stante, essendo il ricorrente tenuto ad impugnarle entrambe, il ricorso, sembra, non possa sfuggire ad una declaratoria di inammissibilità, per mancata impugnazione della prima ratio (Cass. n. 21490/2005, n. 5553/1981, n. 3236/1985).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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