Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3504 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4700-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

DEFILIPPI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS):

– intimata –

avverso la sentenza n. 1256/30/9014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL VENETO, depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

IN FATTO

B.F. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di Equitalia Nord spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1256/30/2014, depositata in data 24/07/2014, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di alcune cartelle di pagamento emesse per irpef, iva ed addizionali regionali e comunali in relazione all’anno d’imposta 2006 – stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame della contribuente sia per mancata indicazione specifica dei motivi di appello (essendosi l’appellata limitata – “a reiterare argomenti disattesi nel precedente giudizio con la riproposizione ed il rinvio alle motivazioni e deduzioni svolte in primo grado” sia per mancata citazione dell’Ufficio erariale.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con cinque morivi, oltre all’illegittimità costituzionale del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 102 c.p.c. e di norme di diritto, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, (avendo la C.T.R. ritenuto necessario il litisconsorzio tra Ente impositore ed Agente per la riscossione), nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. (avendo, così statuendo, i giudici della C.T.R. negato ad essa contribuente “il doppio grado di di giurisdizione” e “l’omessa valutazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, di un fatto decisivo della controversia”, rappresentato dal difetto assoluto di motivazione della cartella impugnata nonchè dall’omessa indicazione nell’atto del responsabile del procedimento) e “l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controperso e decisivo ex art. 360, n. 3 (avendo i giudici della C.T.R. omesso di esaminare le doglianze mosse dall’appellante).

2. I motivi sono inammissibili, non essendo stata, in ogni caso, censurata dalla ricorrente, con motivo di violazione di legge, la statuizione, contenuta nella decisione impugnata, avente valenza di “ratio decidendi autonoma”, di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

La ricorrente, senza censurare, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 o 4, la pronuncia di inammissibilità del gravame per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, si limita, con il terzo motivo, a lamentare la “negazione del doppio grado di giursdizione”, e, con il quarto motivo, a denunciare un vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 (da scrutinare alla luce, peraltro, della nuova formulazione) di “insufficiente motivazione” in ordine alle doglianze mosse dall’appellante.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a eludo dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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