Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3503 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3503 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19853/2017 R.G. proposto da
LIMON MOHAMMAD, rappresentato e difeso dall’Avv. Paola Di Cioccio, con
domicilio eletto in Roma, via A. Stoppani, n. 1, presso lo studio dell’Avv. Fabio Abbruzzese;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO e PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI L’AQUILA;
– intimati avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 780/17 depositata il
6 maggio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Data pubblicazione: 14/02/2018

Rilevato che Mohammad Limon, cittadino del Bangladesh, ha proposto
ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 6 maggio 2017, con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile,
in quanto proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto
2015, n. 142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla co-

l’ordinanza emessa 1’11 agosto 2016 dal Tribunale di L’Aquila, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 702-quater cod. proc. civ., sostenendo che, nonostante le modifiche apportate dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.
n. 142 del 2015 all’art. 19, comma nono, del d.lgs. 10 settembre 2011, n.
150, è rimasto immutato il comma primo di quest’ultimo articolo, che assoggetta al rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto
l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio
2008, n. 35, con la conseguenza che, in assenza di una specifica disposizione riguardante il giudizio di secondo grado, l’appello va proposto nella forma
prescritta dalla disciplina generale di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.

2

municazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso

n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi
di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.

che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di L’Aquila,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di L’Aquila, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12/12/2017
Il

23939; 13/07/2017, n. 17420);

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