Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3503 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 12/02/2020), n.3503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 550-2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARMELA GRILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

17/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Perugia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 ed 11, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, avendo il decidente omesso di procedere all’audizione del ricorrente ed avendo disatteso le norme in materia di onere della prova; 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente omesso di prendere in considerazione in relazione ai fatti narrati dal ricorrente lo stato di insicurezza e di pericolo del paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva l’amministrazione intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato quanto alla prima allegazione, dal momento che questa Corte ha già precisato che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale solo se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero” (Cass., sez. I, 28/02/2019, n. 5973).

3. E’ viceversa inammissibile quanto alla seconda allegazione, risultando la doglianza del tutto generica, vero che il carattere vincolato che assume nel nostro ordinamento il giudizio di legittimità impone che nell’esposizione del motivo trovino espressione le ragioni del dissenso, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità alla decisione impugnata proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione, di modo che il motivo che si esaurisce in una mera petizione di principio, prescindendo totalmente dalle argomentazioni poste a base del provvedimento stesso, si rivela inidoneo al raggiungimento dello scopo e si risolve in un “non motivo” sanzionato con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass., Sez. III, 31/08/2015, n. 17730).

4. Anche il secondo motivo di ricorso si espone alla stessa sorte.

Il Tribunale ha invero denegato la sussistenza delle condizioni legittimanti l’accesso alla protezione sussidiaria osservando partitamente in relazione alla fattispecie disciplinata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e sulla scorta delle COI aggiornate riguardanti il paese di origine, che “i conflitti in questione non interessano in modo significativo tutta la Nigeria, ma solo alcune zone tra cui non rientra l’Edo State”, regione, si è aggiunto, che “si caratterizza per una tendenziale stabilità”, dove “non si registrano particolari attacchi, tantomeno indiscriminati, a danno dei civili”.

Nondimeno, circa l’invocata concessione della protezione umanitaria, si è escluso che essa potesse profittare al ricorrente godendo il medesimo di “una rete familiare nel suo Paese” e non risultando “affetto da altre condizioni di vulnerabilità”.

5. Il giudizio in tal modo espresso dal tribunale non si presta a rimeditazioni di sorta in guisa della rubricata doglianza in diritto, posto che la successiva illustrazione di essa si astiene dal dar conto dell’errore ricognitivo in cui è incorso il decidente nel regolare la specie al suo esame (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340); la critica che in essa vi è perciò racchiusa è espressione di un mero dissenso motivazionale e postula una rinnovazione del giudizio di fatto che non è esperibile in questa sede.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto il raddoppio del contributo si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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