Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3503 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

A.M.P., residente a (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 02/19/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di Bologna, Sezione n. 19, in data 15.01.2007, depositata

il 28 febbraio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 11474/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 02/19/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Bologna, Sezione n. 19, il 15.01.2007 e DEPOSITATA il 28 febbraio 2007;

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il gravame dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca del beneficio fiscale, motivato con l’inadempienza all’obbligo di comprovare la sussistenza del requisito soggettivo di imprenditore agricolo.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, dovuta a seguito revoca benefici fiscali goduti in sede di rogito, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della nota 1^ in calce all’art. 1 della Tariffa parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè, sotto altro profilo, della detta nota e degli artt. 12 e 14 preleggi.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – La decisione di appello ha escluso che la contribuente sia decaduta dal beneficio, sia rilevando che, nel caso, la decadenza non è comminata da alcuna norma, sia pure argomentando che la contribuente aveva provato, sia pure in corso di giudizio, la sussistenza dei prescritti requisiti.

4 bis – L’Agenzia deduce, per un verso, che la decadenza trova riscontro in pregresse pronunce di questa Corte (Cass. n. 21051/2007, n. 4626/2002) e, sotto altro profilo, che la produzione documentale nel corso del giudizio era a ritenersi tardiva ed irrilevante.

5 – La questione posta dal primo mezzo va valutata, tenendo conto del principio secondo cui La natura perentoria di un termine fissato per l’esercizio di un diritto, non espressamente prevista dalla legge, può desumersi anche in via interpretativa, purchè la legge stessa autorizzi tale interpretazione, comminando, sia pure implicitamente, ma in modo univoco, la perdita del diritto in caso di mancata osservanza del termine di cui si tratta (Cass. n. 8680/2000, n. 9764/1995).

5 bis – Il secondo mezzo va, a sua volta, esaminato tenendo conto, sia del principio secondo cui in sede di contenzioso tributario, sussiste l’onere dell’Ufficio di provare gli elementi di fatto giustificativi della pretesa, non sussistendo in materia alcuna presunzione di legittimità dell’atto impositivo, sia pure del fatto che il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione – annullamento ma tra quelli di impugnazione – merito, in quanto non diretto all’eliminazione dell’atto impugnato ma alla pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell’accertamento dell’Ufficio, ragion per cui il giudice, ricorrendone i presupposti, deve, sulla base degli elementi provati o comunque incontroversi, formulare un proprio giudizio, sostitutivo dell’atto impugnato (Cass. n. 8459/2000, n. 16171/2000), sia, infine del principio secondo cui in tema di contenzioso tributario, la questione del mancato rispetto del contraddittorio nella fase amministrativa di accertamento dei presupposti impositivi non attiene alla regolare instaurazione del processo, ma riguarda l’efficacia della pretesa tributaria, oggetto della impugnativa, atteggiandosi pertanto come questione preliminare di merito; essa, nel caso – in cui la questione relativa alla possidenza della qualifica di imprenditore agricolo sin dal 1988 era stata dedotta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e non contestata (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005), doveva essere sollevata nel corso di tale fase processuale, non essendo consentito alle parti di prospettare con l’atto di appello motivi non proposti nei precedenti gradi di giudizio ovvero nuove ragioni implicanti valutazione di fatti e situazioni, precedentemente deducibili innanzi al Giudice di primo grado, e non dedotti in quella sede (Cass. n. 11265/2003).

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.. Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato, altresì, che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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