Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3503 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/02/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24088-2014 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA S. ANDREA

DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MELLARO,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE SAITTA giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2418/02/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 9/07/2014,

depositata il 24/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Gianluca Silenzi (delega avvocato Giuseppe Saitta)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

L.D. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sez. Staccata di Messina n. 2418/02/2014, depositata in data 24/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di diniego di rimborso di una ritenuta IRPEF applicata, nel 2010, dal Comune di S.Agata Militello su somma erogata a titolo di risarcimento per occupazione usurpativa di bene immobile – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente. In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che la ritenuta del 20%, L. n. 413 del 1991, ex art. 11, commi 5 e 7 deve essere applicata su qualunque indennità a qualsiasi titolo erogata, sia in caso di esproprio che di occupazioni illegittime, non ricorrendo neppure un’ipotesi di “ingiustificato ritardo”, da parte della P.A., nella corresponsione dell’indennità (essendo il pagamento intervenuto all’esito di un giudizio).

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La ricorrente ha depositato memoria.Si dà atto che il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 413 del 1991, artt. 11, commi 5, 6, 8 e 9 anche in relazione alla CEDU, e L. n. 241 del 1990, art. 2 nonchè artt. 97, 117 e 111 Cost., non avendo i giudici di appello tenuto in considerazione il ritardo “ingiustificato” nella liquidazione del risarcimento del danno per occupazione ab origine sine titulo. Con il secondo motivo, la stessa ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2043 c.c., in combinato disposto con la L. n. 865 del 1971, art. 12 artt. 6 e 41 della CEDU, non avendo i giudici della C.T.R., tenuto conto della peculiarità della fattispecie (ritardata liquidazione di risarcimento del danno per occupazione usurpativa), nonchè la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per omessa motivazione sulla questione. Infine, con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c., in quanto il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate (prospettato dalla ricorrente) “avrebbe dovuto determinare” la condanna dell’Amministrazione finanziaria alle spese processuali del secondo grado del giudizio.

2. Le prime due censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono infondate, con assorbimento della terza censura. Le argomentazioni espresso dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 15232 del 2009) possono essere estese anche nel caso di occupazione usurpativa (cfr. Cass. n.,13023/2010, nonchè S.U. n. 20158/2010; Cass. 17135/2015; Cass.1409/2015).

Costituisce infatti ormai principio consolidato di questa Corte che, in tema di imposte sui redditi, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, ogni pagamento che realizzi una plusvalenza in dipendenza di procedimenti espropriativi, e sia conseguito dopo l’entrata in vigore della norma citata è assoggettato a tassazione, ancorchè il decreto di esproprio o la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti in epoca anteriore al 1 gennaio 1989. L’art. 11, difatti, qualifica plusvalenze, che costituiscono reddito imponibile e che, pertanto, concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 81 (nel testo rilevante pro tempore), non solo le indennità di espropriazione, ma anche le “somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di utenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche” (art. 11, comma 5). E, dunque, prevede (al comma 7) che gli enti eroganti devono operare una ritenuta a titolo di imposta del 20% all’atto della corresponsione delle somme “per risarcimento danni da occupazione acquisitiva”.

Come si apprende dalla stessa narrativa della sentenza gravata, il credito risarcitorio della contribuente per il danno da lei subito, per effetto della occupazione usurpativa del suo terreno, è stato riconosciuto e liquidato, a seguito di pronunce della Corte d’appello di Messina e poi di questa Corte Suprema di Cassazione, nel 2010, già sotto la vigenza della L. n. 413 del 1991.

Ora, non rileva la decisione di questa Corte n. 1429/2013 (richiamata dalla contribuente in memoria), cui ha aderito Cass. n. 265/2016, alla luce della prevalente giurisprudenza della sezione quinta civile (Cass. nn. 5962/2015, 9173/2015, 9441/2015, 11409/2015, 14597/2015, 16619/2015, 25470/2015, 910/2016). Invero, pur introducendo la suddetta decisione n. 1429/2013 un’eccezione con riferimento alla peculiare situazione conseguita all’ingiustificato ritardo da parte della PA nella corresponsione dell’indennità di esproprio, la stessa pronuncia appare in linea con il detto prevalente orientamento, avendo espressamente ribadito la validità del principio generale di cassa sotto il profilo impositivo, in quanto momento rilevante è quello della percezione della plusvalenza ed il diverso trattamento costituisce un effetto tipico della disciplina della successione delle leggi nel tempo. Peraltro, nella specie, come anche accertato dalla C.T.R., non vi è stato un ritardo imputabile all’Amministrazione, essendo intervenuta la liquidazione dell’indennizzo, all’esito di un lungo contenzioso giudiziario.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Atteso che sul thema decidendum oggetto della lite vi è stato solo recente consolidamento della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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