Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3502 del 14/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 3502 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19752/2017 R.G. proposto da
ISLAM MONIRUL, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Fraternale, con
domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di
cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 998/17 depositata il
30 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Monirul Islam, cittadino del Bangladesh, ha proposto ricor-

Data pubblicazione: 14/02/2018

so per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 30 giugno
2017, con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in
quanto proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto
2015, n. 142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso

rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge, sostenendo che, nonostante
le modifiche apportate dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. n. 142
del 2015 all’art. 19, comma nono, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, è
rimasto immutato il comma primo di quest’ultimo articolo, che assoggetta al
rito sommario di cognizione le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del d.lgs. 20 gennaio 2008, n. 35,
con la conseguenza che, in assenza di una specifica disposizione riguardante
il giudizio di secondo grado, l’appello va proposto nella forma prescritta dalla disciplina generale di cui agli artt. 339 e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.
n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi

2

l’ordinanza emessa il 29 maggio 2016 dal Tribunale di Ancona, che aveva

di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.
23939; 13/07/2017, n. 17420);

sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12/12/2017

che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA