Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3502 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 12/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 12/02/2020), n.3502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36473-2018 proposto da:

E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO PRATICO’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, in persona

del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 841/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 07/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI

MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Torino, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e dell’art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego pronunciato in primo grado delle misure intese a conseguire il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, difetto di istruttoria e della motivazione apparente a mezzo della quale il decidente del grado aveva respinto il gravame omettendo l’esame delle specifiche allegazioni operate dal ricorrente circa le violenze derivanti dal conflitto in atto nella regione da cui proviene con il movimento indipendentista del Massob; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e degli artt. 2 e 10 Cost., avendo il decidente del grado rigettato l’accoglimento del gravame in punto di protezione umanitaria omettendo l’esame di fatti decisivi emergenti dalle allegazioni operate dal ricorrente in ordine alla situazione socio-politica della regione di provenienza.

Al proposto ricorso resiste il Ministero intimato con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Entrambi i motivi esaminabili congiuntamente, stante l’unitarietà della censura, si espongono ad un preventivo rilievo di inammissibilità.

3. La sentenza impugnata ha, invero, motivato il pronunciato rigetto, quanto alla prima misura, facendo proprio il giudizio di sfavore enunciato dal giudice di primo grado ed evidenziando che l’appellante, pur allegando la sussistenza di un conflitto che coinvolge movimenti indipendentisti, non ha fatto “però seguire alcuna allegazione, ma neppure alcuna deduzione che consenta di superare la mancanza di contenuti per la personalizzazione della sua vicenda”; e, quanto alla seconda, che a nessuna delle condizioni legittimanti la sua concessione “può essere ricondotto il profilo personale dell’appellante”, tanto più, che contrariamente a quanto dal medesimo asserito, egli non appartiene ad un’etnia minoritaria del paese.

4. Rispetto a questo ragionato quadro di giudizio le dispiegate censure, pur allegando un apparente errore di diritto – alla cui enunciazione in rubrica non fa seguito peraltro alcuna motivata illustrazione di esso secondo i canoni più volte enunciati da questa Corte – mettono unicamente capo e sono espressione di un mero dissenso motivazionale, intendendo sollecitare una rimeditazione del duplice negativo accertamento operato dai decidenti di merito ben oltre i rigidi parametri in cui è oggi consentito a questa Corte procedere al controllo di legittimità sul sindacato motivazionale che in quella sede ha avuto luogo.

5. E ciò ratione maiori ove si abbia cura, in calce alla rimostranza specificatamente indirizzata a censurare il deliberato del grado per non aver debitamente o, meglio, omesso di apprezzare le circostanze di fatto allegate in ordine alla ripresa dei movimenti a favore dell’indipendenza del Biafra, di rammentare, più generalmente – al di là del rilievo immediatamente preclusivo che, come visto, la Corte d’Appello non è affatto incorsa nell’omissione lamentata – che per consolidata convinzione di questa Corte il giudice del merito, onde soddisfare compiutamente l’ufficio motivazionale, non è tenuto ad esaminare partitamente tutte le allegazioni operate dalle parti (Cass., Sez. I, 15/04/2011, n. 8767) e che l’omesso esame di elementi istruttori non è ragione di un’anomalia motivazionale rilevante se la motivazione abbia comunque proceduto all’esame del fatto che detti elementi istruttori dovrebbero indurre ad apprezzare diversamente (Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053).

6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

7. Spese alla soccombenza. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, si applicherà il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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