Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3501 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3501

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui

Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT BANCA SPA, incorporante della Banca Cassa di Risparmio di

Torino SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 52/20/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Torino, Sezione n. 20, in data 27.11.2006, depositata il

30 gennaio 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

02 dicembre 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il Procuratore Generale dott. Ennio Attilio Sepe.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 6252/2008 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 52/20/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Torino, Sezione n. 20, il 27.11.2006 e DEPOSITATA il 30 gennaio 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo grado, che aveva negato il rimborso dell’imposta pagata da ciascuno dei tre fideiussori per la garanzia prestata alla medesima posizione.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego di rimborso dell’imposta di Registro, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 6 della Tariffa Parte 1 allegato al D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè, in via gradata, per omessa motivazione su fatti controversi e decisivi.

3 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito posto a conclusione del primo mezzo sembra possa rispondersi richiamando il principio secondo cui L’interpretazione della domanda e l’apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass. n. 3094/2001, n. 11010/2000, n. 27428/2005, n. 8225/2004).

4 bis – La questione di merito posta dal secondo motivo, sembra, possa essere esaminata e decisa alla stregua del principio secondo cui ai fini dell’imposta di registro, il decreto ingiuntivo che condanni sia il debitore principale che il fideiussore al pagamento di una determinata somma non è soggetto a duplice tassazione, in relazione alla duplicità delle condanne, avendo il decreto un unico effetto giuridico, consistente nella condanna di più soggetti, in via alternativa, al pagamento della stessa somma (Cass. n. 2696/2003, n. 3572/1998, n. 9007/1992).

5 – Pertanto, si è dell’avviso che sussistano presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la relativa definizione, proponendosi una declaratoria di rigetto per manifesta infondatezza dei motivi, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Considerato, altresì, che a conclusione del terzo mezzo, non risulta idoneamente e sinteticamente indicato il fatto controverso, omologo al quesito di diritto;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va rigettato;

Considerato, altresì, che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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