Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3500 del 14/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3500 Anno 2018
Presidente: CAMPANILE PIETRO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18293/2017 R.G. proposto da
ZEB MURAD, rappresentato e difeso dall’Avv. Lucia Paolinelli, con domicilio
eletto in Roma, via degli Scipioni, n. 268/a, presso lo studio dell’Avv. Gianluca Caporossi;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 12/17 depositata il 4
gennaio 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2017
dal Consigliere Guido Mercolino.

Rilevato che Murad Zeb, cittadino dei Pakistan, ha proposto ricorso per

Data pubblicazione: 14/02/2018

cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 4 gennaio 2017,
con cui la Corte d’appello di Ancona ha dichiarato inammissibile, in quanto
proposto con citazione, anziché con ricorso, in contrasto con la disciplina introdotta dall’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs. 18 agosto 2015, n.
142, e depositato in Cancelleria oltre il trentesimo giorno dalla comunicazione del provvedimento impugnato, il gravame interposto avverso l’ordinanza

domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta dal ricorrente;
che il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva;
che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente
del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione di legge nonché il vizio di motivazione, sostenendo che, nonostante le modifiche apportate dall’art. 27, comma
primo, lett. f), del d.lgs. n. 142 del 2015 all’art. 19, comma nono, del d.lgs.
10 settembre 2011, n. 150, è rimasto immutato il comma primo di quest’ultimo articolo, che assoggetta al rito sommario di cognizione le controversie
aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 del
d.lgs. 20 gennaio 2008, n. 35, con la conseguenza che, in assenza di una
specifica disposizione riguardante il giudizio di secondo grado, l’appello va
proposto nella forma prescritta dalla disciplina generale di cui agli artt. 339
e ss. cod. proc. civ.;
che la predetta questione è stata già ripetutamente affrontata da questa
Corte, e risolta attraverso l’enunciazione del principio, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, secondo cui, anche a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello proposto ai sensi
dell’art. 702-quater cod. proc. civ. avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale dev’essere introdotto con citazione, e non già con ricorso, dal momento che il riferimento al
«ricorso in appello», contenuto nell’art. 27, comma primo, lett. f), del d.lgs.

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emessa il 3 febbraio 2016 dal Tribunale di Ancona, che aveva rigettato la

n. 142 cit., è volto a disciplinare non già la forma d’introduzione, ma i tempi
di definizione del giudizio di secondo grado, con la conseguenza che la tempestività del gravame dev’essere verificata avendo riguardo, in ogni caso,
alla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata, anziché a quella di deposito del medesimo atto nella Cancelleria del giudice d’appello (cfr.
tra le più recenti, Cass., Sez. VI, 20/10/2017, n. 24940; 12/10/2017, n.

che il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente cassazione della
sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Ancona,
che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese
del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di appello
di Ancona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12/12/2017

23939; 13/07/2017, n. 17420);

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